Nuova riduzione del tasso medio di tariffa INAIL
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 09 ottobre 2014
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Il Presidente dell’INAIL, con determina n. 286 del 26 settembre 2014, ha approvato la proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010, che ne costituisce parte integrante.
Il nuovo articolo 24 - relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione - prevede che, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possa applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori–anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
Ulteriore novità è rappresentata dall’utilizzo della PEC per la comunicazione al datore di lavoro del provvedimento di concessione e di annullamento della riduzione.
La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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