Nuova questione Irap alla Consulta

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L’articolo 1 del Dlgs 446/1997 recita, ai commi 1 e 2: “1. E' istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni. 2. L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi”. In tema, l’ultima sentenza della Consulta n. 216 depositata il 14 luglio 2009, ha ribadito che "l'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle Regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e, di conseguenza, non fa di essa uno dei «tributi propri» della Regione, ai quali fa riferimento l'art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e nn. 431, 381 e 241 del 2004)”.

Dunque, la disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap è riservata alla legge statale: il Dlgs n. 446/1997 consente alle leggi regionali di intervenire su alcuni aspetti sostanziali e procedurali della disciplina, ma non di modificarne la base imponibile. La sentenza muove dal caso di una legge piemontese volta a modificare, nella sostanza, la disciplina dell'Irap, introducendo un'ulteriore ipotesi di deduzione non prevista dal Legislatore.

In merito all’indeducibilità, sono state sollevate questioni di legittimità da parte di molte Commissioni tributarie che hanno chiesto l’intervento della Corte costituzionale sull’indeducibilità dal reddito d’impresa del 4,25% di interessi passivi e costo del lavoro. Tutto parte da un’ordinanza di Genova risalente al 2004 (l’indeducibilità dell’Irap non sarebbe conforme al principio della capacità contributiva) fino ad arrivare all’ultima del 25 giugno 2009, ordinanza n. 74 della XIII sezione, promossa dalla Ctp di Bologna. La nuova questione rimessa alla Consulta è motivata dal fatto che l’indeducibilità non può comportare che interessi passivi e costo del lavoro siano tassati ai fini Ires, anche solo parzialmente, poiché sono componenti negativi del reddito. In tal caso sarebbero prima dedotti e poi aggiunti all’imponibile come Irap indeducibile.

Gioia Lupoi

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