Attività sportive: cambia la procedura per il riconoscimento
Pubblicato il 19 novembre 2024
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Il Ministro per lo Sport e i Giovani comunica un’importante novità riguardante il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Dal 15 novembre 2024, è entrata in vigore una nuova procedura che sostituisce integralmente quella introdotta lo scorso gennaio.
L’obiettivo principale è accelerare i tempi di riconoscimento, ampliando il bacino di utenza delle associazioni e società sportive, promuovendo così uno sport accessibile a tutti.
Procedura per l’iscrizione al Registro
Gli enti sportivi che praticano attività non rientranti tra quelle delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, possono richiedere il riconoscimento della natura sportiva delle loro attività ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Una volta ottenuto tale riconoscimento, sarà possibile presentare domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Chi può presentare domanda?
Possono richiedere il riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte:
- Associazioni e società sportive dilettantistiche: almeno 100 enti, operanti in almeno 5 regioni o con un minimo di diecimila iscritti;
- Enti di Promozione Sportiva (EPS): è sufficiente un numero minimo di 50 associazioni o società sportive dilettantistiche, purché il totale degli iscritti non sia inferiore a cinquemila.
Presentazione della domanda
La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport tramite PEC all’indirizzo dedicato, allegando il Modulo A, nel caso in cui la richiesta sia presentata da una singola ASD/SSD, oppure il Modulo B se la richiesta proviene da uno o più enti di promozione sportiva (EPS).
Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato dal rappresentante legale, deve contenere tutti gli elementi previsti dalla definizione di “sport” del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla domanda devono essere inoltre allegate tutte le informazioni utili alla valutazione dell’attività dichiarata.
Il Dipartimento per lo Sport si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o integrazioni. In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda viene automaticamente rigettata.
Dopo una verifica preliminare della documentazione, e previo eventuale parere del CIP o del CONI, il Dipartimento procederà alla valutazione della natura sportiva dell’attività dichiarata. In particolare:
- il Dipartimento invita il CONI o il CIP a esprimersi entro 60 giorni sulla possibilità di riconoscere l’attività come assimilabile a una disciplina sportiva già riconosciuta dalle Federazioni. In caso di parere favorevole, l’istanza viene trasmessa all’Autorità politica delegata per aggiornare l’elenco delle discipline sportive riconosciute.
- trascorsi 60 giorni, se il CONI o il CIP non rispondono, il riconoscimento si considera negato. In questo caso, il Dipartimento comunica il diniego agli istanti, specificandone le motivazioni.
Iscrizione al Registro
Una volta verificata la natura sportiva delle attività e pubblicato l’elenco aggiornato delle attività sportive riconosciute, gli enti interessati possono presentare domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tramite gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), seguendo la procedura telematica prevista dal regolamento.
L’iscrizione al Registro certifica ufficialmente la natura sportiva dell’attività svolta e consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche di accedere ai benefici e ai contributi statali previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di affiliazione.
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