Nuova Legge sulle responsabilità delle professioni mediche

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Nuova Legge sulle responsabilità delle professioni mediche

E’ in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 la Legge n. 24 dell'8 marzo 2017, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, per la cui piena applicabilità, tuttavia, si attende l’emanazione dei numerosi decreti attuativi previsti.

Di seguito, in sintesi, le principali modifiche apportate dalla Legge, che avrà indubbie ripercussioni sui singoli operatori sanitari come pure sulle strutture.

Trasparenza ed esclusione della responsabilità penale 

Si segnala innanzitutto l’art. 4 Legge 24/2017, che obbliga le strutture sanitarie pubbliche e private, in ossequio al dovere di trasparenza, a fornire agli interessati, entro 7 giorni dalla loro richiesta, tutta la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, possibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni devono essere fornite, in ogni caso, nel termine massimo di 30 giorni dalla suddetta richiesta.

Di fondamentale importanza anche l’art. 6, che disciplina una specifica ipotesi di esclusione della responsabilità penale per il medico. In particolare, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità dell’operatore è esclusa quando lo stesso abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle Linee guida, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali; sempre che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso.

Responsabilità civile Doppio binario

L’art. 7 introduce il c.d. “doppio binario” della responsabilità civile. In particolare, è di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente, mentre è di natura extracontrattuale la responsabilità imputabile al singolo operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura medesima; salva l’ipotesi in cui lo stesso sanitario abbia assunto contrattualmente un obbligo verso il proprio cliente.

Tale distinzione presenta inevitabili ripercussioni, tanto sul piano probatorio quanto sulla prescrizione della relativa azione. Da una parte, difatti, l’azione verso la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) risulterà più agevole per il paziente danneggiato, il quale potrà limitarsi a provare l’inadempimento dell’azienda ed il danno conseguente, altresì agevolato da un regime prescrizionale più lungo (10 anni).

Dall'altra, viceversa, la responsabilità extracontrattuale invocata contro il singolo operatore comporterà la necessità per il paziente, ex art. 2043 c.c., di provare non solo la colpa specifica del sanitario, anche la connessione causale tra la sua condotta ed il danno procurato (oltretutto, con termine prescrizionale di 5 anni).

Procedura

In via preliminare: tentativo di conciliazione o mediazione

Secondo l’art. 8, la parte –  ciò per tutti i soggetti coinvolti nella causa - che intenda proporre un’azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice, è tenuta, in via preliminare, ad esperire un tentativo di conciliazione giudiziale ad opera del Ctu, mediante lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (quale condizione di procedibilità della domanda). E’ fatta in ogni caso salva la possibilità di esperire, in alternativa, il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010.

Procedimento sommario di cognizione

Ove detta conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della stessa sono salvi se, entro 90 giorni, viene depositato il ricorso di cui all'art. 702 bis e ss. c.p.c.. Il giudizio prosegue dunque con procedimento sommario di cognizione, che consente una trattazione più accelerata ed una decisione più rapida.

Rivalsa limitata

L’art. 9 delimita e circoscrive, rispetto al passato, l’azione di rivalsa che la struttura chiamata a pagare può riversare sui medici responsabili, dipendenti e non. Detta azione può essere esercitata solo in ipotesi di dolo o colpa grave; in ogni caso, solo dopo che la struttura abbia risarcito il danneggiato ed entro un anno - a pena di decadenza - dall'avvenuto pagamento. Ma sussiste anche un limite economico, dal momento che l’ammontare della rivalsa non può superare il triplo della retribuzione lorda annuale conseguita dal sanitario.

Azione diretta verso l'assicurazione

Onde facilitare la soluzione immediata della controversia, l’art. 12 consente al danneggiato di agire direttamente in giudizio nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture pubbliche, private o all'esercente la professione sanitaria in regime libero professionale.

Obblighi assicurativi 

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private - si legge infine nell'art. 10 Legge 24/2017 - dovranno assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale verso terzi e prestatori d’opera, sia per la responsabilità extracontrattuale verso gli esercenti le professioni sanitarie, nel caso in cui i danneggiati decidano di esperire l’azione direttamente verso di loro. L’obbligo di copertura assicurativa vige, inoltre, anche per i professionisti che operino al fuori delle strutture o in regime libero professionale.

Le aziende sanitarie avranno tuttavia la facoltà di “autoassicurarsi”, ossia di derogare all'obbligo assicurativo, riservando quota del proprio bilancio a un fondo destinato ai risarcimenti.

Quadro Normativo

Legge n. 24 dell'8 marzo 2017;

art. 2043 c.c.; 

art. 696 bis c.p.c.;

D.Lgs. n. 28/2010;

art. 702 bis c.p.c.

 

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