Nuova Irpef e abolizione Irap per professionisti e imprenditori individuali
Pubblicato il 03 marzo 2022
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Con la pubblicazione della circolare n. 4/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in materia di tassazione Irpef e di esclusione dal campo di applicazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni.
La nuova Irpef
Con la legge di bilancio 2022 sono state introdotte importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef. In particolare, vengono rimodulate:
- sia le aliquote Irpef che gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’imposta lorda;
- le detrazioni spettanti per tipologia di reddito.
Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d’imposta
In primo luogo, viene modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’articolo 11 del Tuir, riducendo da 5 a 4 le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.
In particolare, a decorrere dal 2022 le aliquote previste sono le seguenti:
Scaglioni 2022 |
Aliquote |
Imposta dovuta |
fino a 15.000 euro |
23% |
3.450 euro |
da 15.001 fino a 28.000 euro |
25% |
3.450 euro + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro |
da 28.001 fino a 50.000 euro |
35% |
6.700 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro |
oltre 50.001 euro |
43% |
14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro |
Rimodulazione delle detrazioni
Con la legge di bilancio 2022, il legislatore modifica anche le disposizioni dell’articolo 13 del Tuir che disciplinano le detrazioni Irpef differenziate in relazione alle diverse tipologie di redditi.
Nella trattazione che segue vengono, quindi, individuate le nuove detrazioni.
1 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera €.15.000. L’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero, 1380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
- 1.910 euro, “aumentata” del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Prevista una “ulteriore” detrazione pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Tale importo va inteso quale “correttivo” in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso del 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno. Ne consegue che il sostituto d’imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta (circolare n. 15/E/2007). Pertanto, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
- amplia, da 8.000 a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di €. 1.880;
- estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro). Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione;
- riduce da 55.000 a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
- prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
Si fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza assegni).
Tabella di riepilogo
Reddito complessivo |
Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro |
1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro) |
Reddito complessivo > 15.000 euro e < 28.000 euro |
1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)] |
Reddito complessivo > 28.000 euro e < 50.000 euro |
1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro |
Nessuna detrazione |
2- Redditi di pensione
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Tuir, per i contribuenti titolari di redditi da pensione (art. 49 co. 2 lett. a) del Tuir), a prescindere dall'età, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno. Per effetto delle modifiche la detrazione è ora pari a:
- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione è “aumentata” di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale “correttivo” in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022. Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta. Pertanto, rispetto alla precedente disciplina, il nuovo regime delle detrazioni:
- amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 a 8.500 euro;
- estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro. Per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione;
- riduce a 50.000 euro la terza e ultima soglia oltre la quale non spetta la detrazione. La base di calcolo della detrazione per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;
- prevede un aumento della detrazione nella fascia di reddito superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro.
Tabella di riepilogo
Reddito complessivo |
Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro |
1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro) |
Reddito complessivo > 8.500 euro e <28.000 euro |
700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)] |
Reddito complessivo > 28.000 e < 50.000 euro |
700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro |
Nessuna detrazione |
3 - Redditi di lavoro autonomo e altri redditi
L’articolo 13, comma 5 del Tuir disciplina le detrazioni spettanti ai titolari delle seguenti tipologie di reddito:
|
art. 50 Tuir |
|
art. 53 Tuir |
|
art. 66 Tuir |
|
art. 67 Tuir |
Tuttavia, a decorrere dall'1.1.2022, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda pari a:
- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Ai sensi del comma 5-ter dell’articolo 13 del Tuir, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale “correttivo” in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.
Tabella di riepilogo
Reddito complessivo |
Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro |
1.265 euro |
Reddito complessivo > 5.500 euro e < 28.000 euro |
500 + 765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500)] |
Reddito complessivo > 28.000 euro e < 50.000 euro |
500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro |
Nessuna detrazione |
Risparmio d'imposta - esempi
Per meglio comprendere gli effetti in termini di risparmio d’imposta, nell’ambito della circolare 4/E/2022 vengono fornite alcune esemplificazioni utili a chiarire le differenze tra l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni valide dal 1° gennaio 2022 e quelle in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Esempio n.1
Supponiamo che un lavoratore dipendente a tempo indeterminato abbia un reddito complessivo pari a 50.000 euro. In tal caso, stando alle disposizioni in vigore fino al 31.12.2021, l’Irpef lorda e la relativa detrazione in base agli scaglioni Irpef sarebbe quella che segue:
- 15.000 x 23% 3.450 (a)
- 13.000 (28.000 – 15.000) x 27% 3.510 (b)
- 22.000 (50.000 – 28.000) x 38% 8.360 (c)
Imposta lorda 15.320 euro (a + b + c)
Detrazioni per lavoro dipendente: 978 x [(55.000-50.000) / 27.000)] = 181 euro
Conseguentemente, l’imposta netta è pari a 15.139 euro (15.320 – 181).
Applicando allo stesso contribuente le nuove aliquote e detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2022, avremo quanto segue:
- 15.000 x 23% 3.450 (a1)
- 13.000 (28.000 – 15.000) x 25% 3.250 (b1)
- 22.000 (50.000 – 28.000) x 35% 7.700 (c1)
Imposta lorda 14.400 euro (a1 + b1 + c1)
Detrazioni per lavoro dipendente: 1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000)] = 0
In questo caso non trova applicazione neanche l’ulteriore detrazione di 65 euro prevista per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro.
Tenuto conto che l’imposta netta è pari 14.400 euro si rileva un risparmio d’imposta del contribuente nell’anno 2022 rispetto al 2021 pari a 739 euro [(15.139) – (14.400)].
Esempio n.2
Supponiamo che un lavoratore dipendente a tempo indeterminato abbia un reddito complessivo pari a 30.000 euro. In tal caso, stando alle disposizioni in vigore fino al 31.12.2021, l’Irpef lorda e la relativa detrazione in base agli scaglioni Irpef sarebbe quella che segue:
- 15.000 x 23% 3.450 (a)
- 13.000 (28.000 – 15.000) x 27% 3.510 (b)
- 2.000 (30.000 – 28.000) x 38% 760 (c)
Imposta lorda 7.720 (a + b + c)
Detrazioni per lavoro dipendente: 978 x [(55.000-30.000) / 27.000)] = 906 euro
Ulteriore detrazione ex articolo 2 del D.L. n. 3/2020: 960 + 240 x [(35.000 – 30.000) / 7.000] = 1.131
Ne consegue che il totale delle detrazioni è pari a 2.037 euro.
In tal caso, l’imposta netta è pari a 5.683 euro (7.720 - 906 - 1.131)
Applicando allo stesso contribuente le nuove aliquote e detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2022, avremo quanto segue:
- 15.000 x 23% 3.450 (a1)
- 13.000 (28.000 – 15.000) x 25% 3.250 (b1)
- 2.000 (30.000 – 28.000) x 35% 700 (c1)
Imposta lorda 7.400 (a1 + b1 + c1)
Detrazioni per lavoro dipendente: 1.910 x [(50.000-30.000) / 22.000)] = 1.736 + 65 (ulteriore detrazione per i redditi complessivi da 25.001 a 35.000 euro) = 1.801 euro
In tal caso, l’imposta netta è pari a 5.599 euro (7.400 – 1.801)
In conclusione, il risparmio d’imposta nell’anno 2022 rispetto al 2021 è pari a 84 euro [(5.683) – (5.599)].
Tempistica delle nuove regole
Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef, tenuto conto dell’adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga, hanno tempo fino al mese di aprile 2022 per adeguarsi alle modifiche, provvedendo ad effettuare un “conguaglio” per i primi tre mesi del 2022. Le modifiche all’articolo 12 del Tuir «si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022» e pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli “diversificati” delle detrazioni spettanti, applicando l’articolo 12 del Tuir:
- nella “versione” vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- nella “nuova” versione per i successivi 10 mesi del 2022.
Differimento termini addizionali regionali e comunali Irpef
Con la legge di bilancio 2022, al fine di consentire agli enti territoriali di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono stati differiti i seguenti termini:
- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31.12.2021). Si ricorda che l’articolo 6 del Dlgs.n.68/2011 prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef sia fissata all’1,23%. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23% possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei CAF nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);
- i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini previsti. Al riguardo si ricorda che le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.
Pertanto, i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attivino per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate, devono applicare:
- l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
- ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.
Esclusione dall’Irap
Un ulteriore intervento ha riguardato la cancellazione dell’Irap per alcune specifiche categorie di soggetti. Nello specifico, l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al DLgs.n.446/1997:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir.
Con riferimento ai soggetti di cui al punto a) viene precisato che sono escluse dall’applicazione dall’Irap le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per “esercizio di imprese commerciali” si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile (ossia le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti) e le attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
Sul punto, l’Agenzia - tenuto conto che l’esclusione dal tributo regionale è agganciata alla natura di impresa individuale - chiarisce che non sono soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione n. 176/E/2008 “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal 1° gennaio 2022. Per le medesime considerazioni, sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Continuano, invece, ad essere soggetti a IRAP gli studi associati e le associazioni professionali. Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui al punto b), infatti, rientrano solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir. Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che restano assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma “associata”.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei suddetti soggetti, a partire dal 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta. Pertanto, i soggetti sopra individuati, dal 2022, non sono più tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché all’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap. Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti. A titolo esempio, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap 2022.
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N.4/E DEL 18 FEBBRAIO 2022; - AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 18 FEBBRAIO 2022. |
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