Nuova domanda di assegno unico per gli ex titolari del Reddito di cittadinanza
Pubblicato il 19 gennaio 2024
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L’INPS comunica che, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito dovranno presentare una nuova domanda di assegno unico e universale (AUU).
Le istruzioni sono contenute nel messaggio del 19 gennaio 2024, n. 258.
Istituzione dell’Assegno di inclusione (ADI) e conseguenze
A partire dal 1° gennaio 2024 è stato istituito l’Assegno di inclusione (ADI) rivolto ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori, disabili, componenti con almeno sessant’anni di età o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari.
A seguito dell’introduzione dell’Assegno di inclusione, nei confronti di coloro per i quali sia cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido fino al 31 dicembre 2023.
Cosa succede a decorrere dalla mensilità di marzo 2024?
Dalla mensilità di marzo 2024, i nuclei familiari dovranno presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico.
NOTA BENE: L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, non sostituisce la domanda di AUU.
La domanda di assegno unico e universale deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.
Sospensione del Reddito di cittadinanza nel corso del 2023
Per i nuclei familiari che includono figli di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’Inps continuerà ad erogare la relativa prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
Anche in tal caso, per poter beneficiare della prestazione, a partire dalla mensilità di marzo 2024 è necessario presentare una nuova domanda di AUU.
Verifica della correttezza dei dati
L'INPS, con il messaggio del 19 gennaio 2024, n. 258, fa presente che i soggetti che hanno presentato la domanda devono verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati (controllo del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, intestati/cointestati al richiedente la prestazione).
La domanda di assegno unico e universale e l’ISEE aggiornato devono essere presentati entro il 30 giugno 2024 (gli eventuali arretrati saranno corrisposti con successivo conguaglio).
In assenza di ISEE in corso di validità, cosa succede?
L’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa e, nel caso in cui l’utente presenti la Dichiarazione sostitutiva unica entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per il 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
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