Nulli gli atti senza i dati catastali dell'immobile
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 maggio 2010
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Ai sensi delle nuove disposizioni contenute nella manovra economica varata, lo scorso 25 maggio, dal Consiglio dei ministri, saranno sanzionati con la nullità i contratti relativi ad ipoteche o trasferimenti immobiliari che siano privi di indicazioni sulla regolarità e l'aggiornamento degli atti catastali; sanzionati, invece, per un valore compreso tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, i contratti di locazione o affitto di qualsiasi bene immobile che non contengano i dati catastali degli immobili oggetto del contratto o che contengano dati errati.
Nel dettaglio, a partire dal primo luglio 2010, gli atti recanti concessione ipotecaria su unità immobiliari urbane e gli atti di cui si chiede la trascrizione aventi a oggetto le dette unità immobiliari dovranno contenere, a pena di nullità, sia l'identificazione catastale, sia il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, sia, infine, la dichiarazione, resa dagli "intestatari", della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Il notaio non potrà stipulare atti senza aver prima individuato gli intestatari catastali nonché verificato la conformità tra l'intestazione catastale e quella risultante dai Registri immobiliari.
Nel dettaglio, a partire dal primo luglio 2010, gli atti recanti concessione ipotecaria su unità immobiliari urbane e gli atti di cui si chiede la trascrizione aventi a oggetto le dette unità immobiliari dovranno contenere, a pena di nullità, sia l'identificazione catastale, sia il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, sia, infine, la dichiarazione, resa dagli "intestatari", della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Il notaio non potrà stipulare atti senza aver prima individuato gli intestatari catastali nonché verificato la conformità tra l'intestazione catastale e quella risultante dai Registri immobiliari.
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