Novità su Iva e imposte indirette. Tutto nella circolare delle Entrate
Pubblicato il 07 febbraio 2022
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Arriva puntuale, come ogni anno, la circolare dell’Agenzia delle Entrate che fa il punto sulle novità apportate dalla Legge di bilancio 2022 in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo.
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contiene infatti numerose novità in materia di Fisco, che non riguardano solamente l’IRPEF e l’IRAP, ma anche l’ambito delle imposte indirette; tutte entrate in vigore dal 1° gennaio 2022.
Proprio su queste ultime si concentra la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, che si snoda attraverso le seguenti tre aree tematiche:
- novità normative in materia di imposte indirette;
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altre disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette;
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proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette.
Legge di bilancio 2022, novità in materia di Iva, registro e ipo-catastali
La Legge n. 234/2021 dispone a favore dei «prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis» del Dpr n. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, a partire dal 1° gennaio 2022, se diversi da quelli per i quali è già prevista un’aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento.
In caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.
L’agevolazione è applicabile con riferimento alle sole aziende che:
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nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti;
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intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività;
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prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.
Cioè si vogliono agevolare solo gli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Inoltre, è applicabile solo alle cessioni dei beni effettuate a titolo oneroso, non essendo espressamente prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito.
Infine, la Legge di bilancio prevede un’ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. Al verificarsi di tali ipotesi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura ordinaria.
Disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette
Tra le disposizioni di rilevanza comune, nella circolare n. 3/2022 ampio spazio viene dedicato alla sospensione dei termini di versamento in materia di imposte dirette e indirette prevista in favore degli enti sportivi.
Si ricorda nel documento di prassi, che la Legge di bilancio (articolo 1, comma 923) ha disposto la sospensione dei versamenti relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.
Nello specifico, sono sospesi:
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i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
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i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
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i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
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i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi, entro il 30 maggio 2022, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili, pari al 50 per cento del totale dovuto, dal 30 maggio. L’ultima rata è fissata al 16 dicembre, termine per pagare il restante 50 per cento dovuto.
La circolare analizza l’ambito soggettivo ed oggettivo della suddetta agevolazione, ritenendo, soprattutto con riferimento al perimetro soggettivo di operatività, che la nuova misura non coincide con le analoghe sospensioni previste dal decreto Cura Italia e dalla Legge di Bilancio 2021. Infatti, l’attuale disposizione non riguarda tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo le previsioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Imposte indirette, proroghe ex lege 234/2021
Tra le proroghe disposte dalla Manovra finanziaria per il nuovo anno, oltre a ricordare l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo, per tutto il 2022, per i certificati anagrafici rilasciati online tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), l’Agenzia dà ampio spazio alla proroga del bonus prima casa in favore dei giovani di età inferiore ai 36 anni.
Si ricorda, infatti, che il comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
La nuova scadenza è prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022. L'agevolazione è riconosciuta a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile e prevede alcune misure di favore, come l'esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore.
Altra proroga, seppure limitata al primo trimestre del 2022, è quella prevista per la riduzione dell'aliquota Iva al 5%, già prevista dal “decreto Energia” (Dl n. 130/2021) per l'ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Infine, da ricordare che la Legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sul decreto Cura Italia, estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, originariamente introdotta solo per l’anno 2021.
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