Notifiche atti giudiziari: le novità dalla Legge di Bilancio
Pubblicato il 11 gennaio 2018
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La liberalizzazione delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada è stata disposta dall'articolo 1, commi 57 e 58, della Legge n. 124/2017 (Legge annuale sulla concorrenza), articolo che ha sancito, a partire dal 10 settembre 2017, la fine del monopolio di Poste italiane per la notifica di tali atti.
Al fine di dare completa attuazione a questo processo, la Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha introdotto alcune novità che modificano la disciplina in tema di notificazioni.
Novità in materia di notificazioni
Le misure sulle notifiche degli atti giudiziari – che riguardano i procedimenti civili, penali, amministrativi e le procedure avverso le sanzioni amministrative - sono contenute nel comma 461 e seguenti dell’articolo 1 della Legge di bilancio.
Anche gli addetti delle poste private sono pubblici ufficiali
Viene così prescritto che il servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa possa essere erogato da operatori postali privati che siano in possesso della licenza rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico, e che rispettino gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le nuove previsioni conferiscono alle persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta, compresi quindi gli addetti delle poste private, la qualifica di “pubblici ufficiali a tutti gli effetti".
Indicazioni da inserire nell’avviso
Sono state modificate, di seguito, le indicazioni da inserire sull'avviso di ricevimento e sul piego per le notificazioni effettuate in corso di procedimento: viene infatti prescritto che debbano essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi (compreso l'indirizzo Pec ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene), la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notifica all'ufficiale giudiziario.
Consegna del plico
L'operatore postale è tenuto a consegnare il plico nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito; nel caso, tuttavia, in cui la consegna non può essere eseguita personalmente, il piego viene consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, sempre che il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
Se non ci sono queste persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
In tutti questi casi, l’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna devono essere sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i citati documenti, dalla specificazione della qualità rivestita, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Rifiuto del piego o di firma
In caso di rifiuto del piego o di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, l'operatore postale ne deve fare menzione sull'avviso di ricevimento a cui viene apposta la data e la propria firma, avviso che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Se le persone abilitate a ricevere il piego al posto del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di altre persone a cui consegnare, il piego viene depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
Avviso e perfezionamento della notifica
Del tentativo di notifica viene data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L’avviso, tra le altre indicazioni, deve contenere l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata medesima e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
In attesa delle nuove licenze, notifiche ancora con Poste Italiane
In tema di notifiche postali degli atti giudiziari per tramite degli addetti alle poste private e relativa operatività, si segnala la recente ordinanza della Corte di cassazione n. 234 depositata l'8 gennaio 2018 secondo la quale fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi, già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), deve trovare ancora conferma l'orientamento di legittimità secondo cui la notificazione degli atti giudiziari eseguita tramite agenzia privata - con modalità, quindi, allo stato non contemplate dall'ordinamento - comporta l’inesistenza giuridica della relativa notifica.
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