Notifica avviso di accertamento per compiuta giacenza, presupposti

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Notifica avviso di accertamento per compiuta giacenza, presupposti

Avviso di accertamento notificato per compiuta giacenza: quali sono i presupposti per la validità del procedimento di notificazione? L'ultima sentenza della Corte di cassazione.

La Commissione tributaria regionale aveva sostenuto l’inammissibilità dell'impugnazione proposta da un contribuente avverso un avviso di accertamento e la conseguenziale cartella di pagamento per la ripresa a tassazione di maggiori ricavi a fini Irpef, Iva e Irap.

A detta dei giudici di secondo grado, il contribuente era decaduto dal diritto di impugnare la cartella esattoriale, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento, che ne costituiva il presupposto, doveva ritenersi effettuata per compiuta giacenza, essendo decorsi dieci giorni dalla sua spedizione all'indirizzo del destinatario.

A nulla, ciò posto, valevano le allegazioni ex adverso prospettate relativamente alla mancata ricezione della raccomandata informativa della giacenza medesima.

Il contribuente si era così rivolto ai giudici di legittimità deducendo che la CTR aveva erroneamente ed immotivatamente ritenuto perfezionata la notificazione dell'avviso di accertamento.

Secondo il ricorrente, infatti, la notifica doveva considerarsi nulla o inesistente, per come anche dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio e richiamati nella censura.

Mancata ricezione raccomandata informativa, occorre la prova del tentativo di notifica

Con ordinanza n. 27655 del 3 dicembre 2020, la Corte di cassazione ha accolto tali doglianze: nel caso in esame, la CTR, pur dando atto che la prima raccomandata di notifica non era stata correttamente notificata - e infatti l'agente postale aveva indicato, nella relativa relata, che non aveva raggiunto il domicilio del destinatario – aveva ritenuto corretta la procedura di notificazione, dando atto della affissione dell'atto presso l'Albo pretorio comunale e della compiuta giacenza della seconda raccomandata informativa.

Gli Ermellini hanno in proposito ricordato come, in relazione alla seconda raccomandata informativa, si debba dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l'ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza.

Nella vicenda di specie, per contro, la CTR aveva erroneamente concluso che la compiuta giacenza si fosse correttamente maturata e ciò omettendo di rilevare che il notificante non aveva fornito alcuna prova dell'esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione.

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