Nota di variazione da parte del cessionario/committente. Chiarimenti
Pubblicato il 05 febbraio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con la risposta ad interpello n. 29 del 2 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla possibilità di emettere note di variazione da parte del cessionario/committente, ribadendo la causa di esclusione che discende dalla stessa normativa.
Nella risposta si fa chiarezza in merito alla possibilità di fatturazione e ancor più sulla possibilità per il commissionario/committente di rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore per documentare un’operazione, anche nel caso in cui vi sia una situazione di insoluto di una qualunque delle due parti.
La risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria conferma un principio che discende dalla stessa normativa: con esattezza, all’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, cosiddetto Decreto Iva.
Bonus sociale gas, emissione di nota di addebito da parte del cessionario
Il caso che ha richiesto la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate è quello sollevato da un'impresa del settore energetico (Beta), distributrice di gas, che emetteva nei confronti di un’altra società, Alfa (venditore), fatture comprensive del cosiddetto “bonus sociale gas”, avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi.
In pratica, Beta voleva recuperare mediante l'emissione di una nota di addebito nei confronti del fornitore (Alfa) l'imposta relativa a costi di vettoriamento e il bonus sociale che questi avrebbe dovuto rimborsarle.
Inoltre, dato che Beta è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riferimento ai crediti maturati sino al 2023, i crediti di Alfa derivanti dall'applicazione del predetto bonus sociale gas e della componente UG2c in favore dei clienti, non sembrerebbero ad oggi più recuperabili direttamente da Beta, a fronte dell'apertura della procedura concorsuale. Pertanto, a seguito di tale circostanza, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.
La società interpellante Beta chiedeva, quindi, all’Amministrazione finanziaria se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata mutatis mutandis anche nel caso di specie, in cui una fattura ''negativa'' è stata ricevuta dal committente e, pertanto, una nota di variazione ''negativa'' dovrebbe essere emessa dal committente per poter stornare la posizione Iva della fattura ''negativa'' ricevuta.
Cessionario/committente, rettifica in diminuzione dell'Iva
Il riferimento normativo che regola la risposta del Fisco è quello contenuto all’articolo 26 del Decreto Iva, che per sua stessa formulazione configura l'emissione di una nota per variare in diminuzione l'imponibile e/o l'imposta di un'operazione fatturata come “una mera possibilità, rimessa al solo cedente/prestatore”.
Infatti, secondo il citato dettato legislativo: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”
NOTA BENE: La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data:
- in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale;
- del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.
Pertanto, risulta legislativamente preclusa, in capo al cessionario/committente, la possibilità di rettificare autonomamente la fattura emessa dal cedente/prestatore per documentare un'operazione, anche laddove la stessa risulti oggetto di insoluto (di una qualunque delle parti).
Cessionario/committente, preclusa la possibilità della nota di credito
Con la risposta ad interpello n. 29/2024, dunque, l’Agenzia ribadisce, alla luce della normativa esaminata, come il cessionario/committente non abbia la possibilità di modificare in modo autonomo la fattura emessa dal cedente/prestatore per documentare un’operazione.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 30-ter dello stesso Decreto IVA, il cessionario/ committente, se soggetto passivo, qualora dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà comunque richiederne la restituzione, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della stessa ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
NOTA BENE: Con riferimento al caso di specie, si considera termine iniziale di decorrenza per la relativa richiesta la chiusura della procedura concorsuale che ha colpito il cedente/prestatore (limitatamente, come ovvio, all'imposta non recuperata nel corso della medesima).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: