Non serve il condono Iva per estinguere i reati tributari

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 34871 depositata il 27 settembre 2010, ha stabilito che il condono Iva non è efficace in materia penale. Dunque, dopo l’inefficacia del condono ai fini fiscali è dichiarata l’inefficacia anche per i reati tributari.

Il caso esaminato vedeva un procedimento penale per omessa dichiarazione Iva. Il contribuente si era appellato al condono effettuato, tra l’altro, con quantificazione dell’imposta evasa senza considerazione delle spese. L’agenzia delle Entrate ribatteva che il condono non era valido perché la dichiarazione integrativa era sbagliata e la determinazione delle tasse evase considerava anche somme indicate nelle dichiarazioni periodiche che all’epoca erano obbligatorie. La Cassazione nel merito ha spiegato che anche se il condono fosse stato concesso comunque non poteva estinguere il reato, in quanto le sanatorie in ambito Iva – legge 289/2001 – sono contrarie al diritto comunitario e devono essere disapplicate dal giudice nazionale, ex sentenza n. 3674/2010 della stessa Cassazione.

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