Non omessa la dichiarazione se compilata solo nel frontespizio
Pubblicato il 01 agosto 2024
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Secondo la Corte di Cassazione, una dichiarazione dei redditi inviata elettronicamente in cui sono riempiti i soli campi del frontespizio e i quadri interni risultino vuoti non viene considerata né omessa né nulla, se accettata dal sistema telematico.
L’importante chiarificazione è contenuta nell’ordinanza n. 21472 depositata il 31 luglio 2024 dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione.
Dichiarazione compilata solo nel frontespizio
I fatti contenuti nella pronuncia riportano che veniva messo un accertamento d’ufficio – articolo 41, DPR n. 600/1973 – avverso un contribuente in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, aveva omesso la presentazione della dichiarazione per l’anno 2003 (dichiarazione 2004).
Per il Fisco, la dichiarazione del 2003, inviata nel 2004, includeva solo le informazioni identificative del contribuente (frontespizio). Per questo, veniva considerata non valida, in quanto incompleta e non in grado di adempiere alle sue funzioni; doveva essere considerata come non esistente.
Ma il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva la domanda del ricorrente per il quale la denuncia non poteva essere considerata inesistente e quindi nulla, ma solo incompleta, con l'effetto che l'accertamento dell'Ufficio risultava emesso oltre i termini decadenziali di legge.
La lite arrivava in Commissione tributaria regionale che concludeva come non esisteva una norma per cui l’ipotesi fosse riconducibile a nullità della dichiarazione: la compilazione del solo frontespizio non equivaleva a nullità. Inoltre, doveva tenersi conto del fatto che il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate avesse emesso un numero di protocollo a seguito del ricevimento della dichiarazione.
La responsabilità di provare che il sistema ha rilevato errori bloccanti, che impediscono l'accettazione di tale dichiarazione, spetta all'Amministrazione finanziaria. Se un errore viene identificato, il contribuente deve avere la possibilità di correggerlo con una nuova dichiarazione.
Questo punto è cruciale per determinare se l'Amministrazione finanziaria avesse ancora la possibilità esercitare il suo potere impositivo, dato che ha utilizzato termini di accertamento più lunghi, previsti per le dichiarazioni omesse.
Cassazione: dichiarazione non omessa se compilata solo nel frontespizio
Nell’ordinanza n. 21472/2024, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato le testi avanzate dal Fisco.
Hanno affermato, infatti, che una dichiarazione fiscale inviata telematicamente, contenente il solo frontespizio compilato e accettata dal sistema senza errori bloccanti, deve essere considerata simile a una dichiarazione "in bianco", e non può essere vista come non presentata o nulla.
L'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare che il sistema telematico aveva rilevato errori bloccanti, necessitando così una successiva e corretta presentazione da parte del contribuente.
E’ privo di pregio il riferimento alla pronuncia della stessa Cassazione - sentenza n. 10759 del 10 maggio 2006 - che, nell'affrontare il caso del modello 770, presentato in modalità cartacea, munito solo di frontespizio e senza compilazione dei quadri interni, aveva considerato come omessa la dichiarazione.
Infatti, la Corte Suprema fa presente che nel frattempo c'è stata una notevole evoluzione nelle modalità telematiche di invio delle dichiarazioni. I software gestiti dall’Amministrazione finanziaria (A.F.) sono configurati per identificare delle "anomalie bloccanti" nei modelli compilati dai contribuenti, che effettivamente impediscono la trasmissione della dichiarazione fiscale.
Accettazione della dichiarazione con la comunicazione
A favore della tesi prospettata dalla Cassazione, va menzionata la pronuncia del 2017 (ordinanza n. 25266 del 25 ottobre), secondo cui una dichiarazione elettronica viene considerata ricevuta non appena l'Agenzia conferma il suo ricevimento, marcando così il completamento degli obblighi fiscali da parte del contribuente.
Dunque in situazioni in cui emergono errori bloccanti durante la trasmissione telematica, il contribuente può correggere tempestivamente qualsiasi problema tramite una nuova dichiarazione.
E’ chiaro che, nel caso di presentazione della dichiarazione in forma telematica, il documento trasmesso dall’Agenzia delle Entrate al contribuente fa prova che la stessa è stata presentata ed è stata ricevuta dall’A.F.
Pertanto, spetta all'Agenzia delle Entrate la responsabilità di effettuare i controlli e, in presenza di errori, è compito della stessa Agenzia emettere una notifica di errore bloccante.
Questo permette al contribuente di riconoscere l'errore e di intervenire con una nuova dichiarazione che lo corregga.
Riassunto della pronuncia
Elemento |
Dettagli |
Numero Ordinanza |
21472 |
Data Ordinanza |
31 luglio 2024 |
Sezione della Corte |
Sezione tributaria |
Contesto del caso |
Dichiarazione del 2003 inviata nel 2004, solo con dati identificativi |
Posizione Agenzia delle Entrate |
Considerava la dichiarazione non valida e incompleta |
Decisione Commissione Provinciale |
Accettata la richiesta del contribuente, ritenendo la dichiarazione incompleta ma non inesistente |
Decisione Commissione Regionale |
Confermato che non vi era norma che rendesse la dichiarazione nulla solo per la compilazione del frontespizio |
Rilievo della Cassazione |
Non esistono errori bloccanti segnalati, la dichiarazione deve essere considerata accettata e non omessa |
Implicazioni |
L'onere della prova di errori bloccanti spetta all'Agenzia delle Entrate, il contribuente può correggere errori |
Differenze con precedenti |
Contrasta con sentenza del 2006 che considerava tali dichiarazioni come omesse |
Evoluzione tecnologica |
I sistemi ora identificano "anomalie bloccanti"; assenza di tali errori conferma accettazione della dichiarazione |
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