Non decade dal beneficio dell’adesione il contribuente che paga con lieve ritardo

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Con la sentenza n. 6905 del 2011, la corte di Cassazione stabilisce che se il contribuente paga con due giorni di ritardo non decade dall’accertamento con adesione dato che - come spiegano i Supremi giudici - il versamento in lieve ritardo mantiene comunque l'interesse attuale e concreto dell'Amministrazione al perfezionamento dell'adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. A sostegno di ciò, inoltre, si deve tenere a mente anche il principio di collaborazione previsto dallo Statuto del contribuente che deve sempre sussistere tra Fisco e contribuente.

Così, la Cassazione, condividendo il ragionamento fatto dalla Commissione regionale tributaria intervenuta a dirimere la controversia che vedeva come protagonisti due contribuenti e il Fisco, ha ribadito che il lieve ritardo con cui sono stati effettuati i versamenti di fatto non è sufficiente a decretare l’illegittimità dell’istituto dell’accertamento con adesione. La perentorietà dei termini entro cui effettuare il versamento, invocata dall’Amministrazione finanziaria, non poteva essere accolta anche perché si era notato che mancava la certezza della data in cui era stato stipulato l’atto di adesione e, inoltre, tale fatto non era mai stato contestato dalla stessa Amministrazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 - Il pagamento in lieve ritardo non compromette l'adesione - Piagnerelli

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