Amministratore nominato prima della commissione del reato? Risponde di omessa Iva

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Amministratore nominato prima della commissione del reato? Risponde di omessa Iva

L'acquisto della qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza conseguono direttamente all'atto di conferimento della nomina e non alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Difatti, detta ultima iscrizione ha efficacia solo dichiarativa e non costitutiva.

E' quanto emerge dal disposto dell'art. 2193 c.c., che prevede, testualmente, l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel Registro Imprese e anche dalla disciplina di cui all'art. 2384, comma 2, c.c., secondo cui l'iscrizione è funzionale a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.

Sul punto, anche la giurisprudenza civile è concorde nel ritenere che il potere di rappresentanza degli amministratori deriva esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina.

Omessa Iva e successione nella carica di amministratore: chi risponde del reato?

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 13319 del 30 marzo 2023, di rigetto del ricorso promosso dall'amministratore di una società cooperativa contro il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine in cui lo stesso, in qualità di legale rappresentante della compagine, era indagato per il reato di omesso versamento di Iva.

Tra i motivi di ricorso, l'imprenditore aveva dedotto che, alla data di commissione del reato, egli era stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società.

Secondo la sua difesa, ossia, senza l'iscrizione di tale nomina nel Registro Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell'Iva, di talché l'onere in questione ricadeva sul precedente amministratore, firmatario della dichiarazione Iva.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini, che hanno ritenuto corretta l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui "la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva".

Poiché, nella specie, il ricorrente non aveva contestato che la propria nomina ad amministratore legale fosse avvenuta in data antecedente alla data di commissione del reato, ne conseguiva l'irrilevanza, ai fini dell'acquisto della qualità di soggetto attivo del reato ex art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000, dell'iscrizione della predetta nomina nel Registro delle Imprese.

E' stato così ribadito, in conclusione, l'orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omessa Iva e successione nella carica di amministratore, ai sensi del quale:

"Risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze".

Stipendi. Limiti di impignorabilità applicabili anche a sequestro e confisca

Va segnalato, infine, che nel testo della decisione è stato ribadito anche l'ulteriore principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite penali della Cassazione (n. 26252/2022), secondo cui:

"I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato".

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