Nomina dell'amministratore di sostegno, elenco senza criteri di preferenza

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Non vi è alcun criterio preferenziale in ordine all'elencazione delle persone indicate dall'articolo 408 del Codice civile come quelle sulle quali dovrebbe ricadere la scelta del giudice per la nomina dell'amministratore di sostegno; ciò per evitare contrasti con l'ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito “finalizzata esclusivamente agli interessi del beneficiario”.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011 con riferimento ad una vicenda in cui un uomo si era opposto alla decisione con cui la Corte d'appello di Bologna aveva nominato come amministratore di sostegno della moglie, colpita da demenza precoce, la di lei sorella e non lui, quale coniuge.

La Suprema corte, in proposito, ha ricordato come, addirittura, l'ultimo comma dell'articolo 408 dia al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dalla norma; l'indicazione delle persone nell'elenco, in definitiva, “non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo
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