Nomina del rappresentante fiscale. Utilizzo della lettera annotata

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Nomina del rappresentante fiscale. Utilizzo della lettera annotata

Tra le modalità con cui si può eleggere il rappresentante fiscale, da parte di un soggetto non residente ai fini IVA in Italia, vi è anche quella della lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.

Con risposta n. 442 del 2 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate spiega come avviene la procedura suddetta, ricordando che il rappresentante fiscale nominato risponde in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato.

Pertanto, tra i due soggetti deve esistere un rapporto fiduciario che deve essere ufficializzato con atto formale in un momento anteriore o contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva.

Si fa presente che le altre modalità di nomina del rappresentante fiscale in Italia sono l’atto pubblico e la scrittura privata registrata. Se non si provvede in uno dei modi citati, si ha un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante medesimo e non una tardiva comunicazione.

Lettera di nomina del rappresentante fiscale. Come procedere

Dunque, la lettera di nomina a cui ci si riferisce:

  • può essere redatta in carta libera;
  • deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA;
  • deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.

Inoltre, la nomina deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'ufficio dal soggetto con potere di firma per la società estera e dal soggetto che eventualmente abbia ricevuto potere di firma per conto del rappresentante italiano. Il potere di firma per il soggetto extra-Ue deve essere provato con certificazione del Tribunale o una procura notarile.

Dopo aver esperito i consueti controlli, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuerà l’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all’interessato la documentazione attestante l’inserimento nel registro Mod. VI.

Rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti

Qualora uno stesso soggetto assuma la figura di rappresentante fiscale di più enti non residenti divenendo intestatario di più numeri di partita Iva (oltre al proprio), la risposta n. 442/2022 specifica che deve tenere distinta, con contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.

Invece, un soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia.

Dichiarazione di inizio attività

Infine, il rappresentante fiscale può ottenere l'attribuzione della partita IVA riferita al soggetto non residente rappresentato presentando la dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni dalla data di inizio attività che può essere:

  • il modello AA7/10 se il rappresentato è una società;
  • il modello AA9/12 se il rappresentato è una persona fisica.

Va inserito il codice “1”, Dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale”.

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