No all’Imposta di registro al 3% senza “un incremento patrimoniale”

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La Ctp di Perugia il 7 gennaio 2010 ha depositato una sentenza sull'imposta per la registrazione di un atto. Il caso ha riguardato un professionista che aveva registrato telematicamente un atto con il quale una Spa, concedendo ipoteca volontaria a favore del creditore a garanzia del pagamento, si impegnava a rimborsare ad una Srl (obbligato in solido) la somma che aveva anticipato già erogato in favore dell'erario per suo conto al fine di evitare le ricadute del mancato tempestivo pagamento del debito della Spa verso il Fisco.

In merito alla corretta applicazione dell'Imposta di registro sul contratto, questione da dirimere, i giudici tributari hanno chiarito che nel caso di riconoscimento del debito come presupposto per la costituzione di un’ipoteca volontaria non deve essere applicata al contratto l'imposta di registro del 3% (ex articolo 9 della tariffa del Tur sugli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale). Infatti, per poter procedere all’assoggettamento del 3% sarebbe dovuto nascere “un incremento patrimoniale di una o di tutte e due le società contraenti, ovvero un finanziamento di una parte verso l'altra”.

Invece, la Srl aveva anticipato allo Stato quanto dovuto dalla Spa, acquisendo il titolo alla restituzione da parte della debitrice di quanto versato. Pertanto, al contratto andrà applicata l’imposta dello 0,5% (ex articolo 6 della tariffa del Tur sulle cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge).
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