Niente trasformazione del sottotetto se il regolamento impone il rispetto della destinazione naturale dell'immobile

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Con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto all'acquirente del sottotetto esistente in un condominio la possibilità di mutare la destinazione d'uso del locale ed adibirlo ad abitazione.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, accolto le ragioni avanzate dagli altri condomini i quali si erano opposti ai lavori di adeguamento del locale che, nel contratto di compravendita e nel regolamento condominiale, era destinato ad essere utilizzato come magazzino.

Secondo la Suprema corte, le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini. In tale contesto, è da considerare privo di valore l'eventuale uso comune di trasformare quel tipo di locale in abitazione.

La decisione dell'organo giudicante nel merito, in particolare, è stata ritenuta erronea per non aver tenuto conto dell'intero contenuto della clausola contrattuale finalizzata a imporre a ciascun condomino “il rispetto della destinazione naturale dei locali di proprietà esclusiva”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Il regolamento blocca la mansarda - Maciocchi

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