Niente più Ilor ma le sanzioni sopravvivono

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Nonostante l’Ilor sia stata da tempo sostituita dall’Irap, ancora oggi è valido l’obbligo per il contribuente di corrispondere il tributo per i periodi in cui la normativa era in vigore e, soprattutto, di versare le sanzioni all’epoca previste. La decisione è stata presa dai giudici di merito con sentenza n. 21168/08. La Corte di cassazione, in tal modo, ha respinto il ricorso di un professionista che era stato oggetto di accertamento e che in base al metodo induttivo aveva visto applicarsi un maggior imponibile Irpef e Ilor con particolare riferimento alle spese sostenute per una autoveicolo e l’abitazione principale. Le motivazioni addotte dal contribuente sono state respinte, in quanto secondo i giudici di legittimità la determinazione del reddito effettuata in base all’applicazione del redditometro è da considerarsi del tutto esatta anche se gli indici di riferimento sono contenuti in decreti ministeriali emanati in epoca successiva al periodo d’imposta. Spetta, dunque, al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure è minore. Inoltre, è stato anche chiarito che l’abrogazione dell’Ilor non ha fatto venir meno l’obbligo del contribuente di provvedere al pagamento del tributo per gli anni in cui questa normativa è stata in vigore né, tantomeno, è stato abrogato l’illecito costituito da una dichiarazione infedele. Di conseguenza, continuano ad applicarsi ad esso le relative sanzioni.
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