Niente Irap per l’avvocato-amministratore

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Con ordinanza n. 21228 depositata il 28 novembre 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva negato ad un professionista, un avvocato, il diritto ad essere rimborsato dell’IRAP relativamente agli anni 2003-2007.

Accogliendo le doglianze del contribuente, la Suprema corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero ritenuto sufficiente, per la sottoposizione all’imposta regionale, l'esistenza di corrispettivi a terzi, che non erano dipendenti, senza spiegare perché queste collaborazioni avrebbero dato luogo ad una autonoma struttura.

Con riferimento, inoltre, ai compensi percepiti dal professionista come amministratore di una società – continua la Cassazione - la sentenza di merito non aveva tenuto conto, discostandosi dalla giurisprudenza prevalente, che ove il legale avesse operato contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio autonomamente organizzata, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato soggetto ad IRAP esclusivamente per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – L’avvocato non paga l’Irap – Alberici

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