Niente Irap per il professionista che lavora in casa ed ha solo un'auto

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La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11933 del 30 maggio 2011, nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha chiarito che è tenuto al pagamento dell’Irap anche lo studio associato che abbia dichiarato inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri i compensi per i collaboratori se “nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell'affermazione”.

Non deve l'Irap, invece, il professionista che ha lo studio in casa e possiede solo un'auto. A sancirlo la sentenza n. 11935, del 30 maggio 2011, emessa dalla Corte di cassazione. Nella motivazione si ribadisce che: “il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accidit".
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