Niente esecuzione a lite fiscale “aperta”

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E’ infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Ctp di Milano in relazione all’articolo 70 del Dlgs n. 546/1992. Questa norma del processo tributario - che non ammette l’ottemperanza delle sentenze che vedono soccombere il Fisco, finchè non siano rese definitive da una sentenza esecutiva - non contrasta, dunque, con gli articoli della Costituzione. In effetti, ex lege, i presupposti e le condizioni per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza sono l’esistenza di una sentenza definitiva della Commissione tributaria e l’inadempimento dell’ufficio del ministero delle Finanze e dell’ente locale agli obblighi derivanti dalla sentenza.
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