Niente concessione governativa in caso di disconoscimento della firma sul contratto telefonico

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La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con la sentenza n. 23/2/13 depositata in segreteria l'11 giugno 2013, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a cui l'Ufficio finanziario aveva notificato un avviso di accertamento reclamando il mancato pagamento delle concessioni governative relative ad una utenza telefonica.

I giudici provinciali hanno aderito alle doglianze dell'uomo il quale si era difeso sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di telefonia. In particolare, lo stesso aveva disconosciuto la firma che risultava apposta sul contratto col gestore telefonico a cui la tassa di concessione era stata riferita.

Nel testo della decisione è stato, in particolare, precisato come, ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile, la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso quando la sottoscrizione viene riconosciuta. Quando invece – come nella specie - la sottoscrizione viene disconosciuta, “la scrittura privata perde ogni valore e lo stesso articolo 2702 c.c. non attribuisce alcuna rilevanza alla conferma di terzi circa l'autenticità della sottoscrizione”.
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