Niente avviso se lo scostamento è minimo

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Confermando la decisione già pronunciata dai giudici di merito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22126 del 27 settembre 2013, ha definitivamente annullato l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente i ricavi di un'azienda in considerazione dello scostamento tra il ricarico stimato dall'Ufficio medesimo rispetto a quello concretamente applicato dalla contribuente.

Secondo la Suprema corte, in particolare, lo scostamento rilevato non poteva, di per sé, far presumente l'esistenza di un maggiore ricavo non fatturato; ed infatti lo stesso era di modesta entità (inferiore al punto percentuale) e riferito ad un solo trimestre.

In considerazione, inoltre, dell'andamento anomalo che successivamente aveva avuto la società - tale da determinare addirittura la cessione di un ramo d'azienda - il ricorso a vendite sottocosto era da considerare addirittura legittimo.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 – Lo scostamento «modesto» non prova i maggiori ricavi – Ambrosi

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