NewCo con incentivi per transizione occupazionale

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NewCo con incentivi per transizione occupazionale

Dall’emendamento approvato in Senato al decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 - Ex Ilva – arriva una misura per la riconversione dei lavoratori verso nuove competenze.

Il Dl n. 9/2024 riguarda gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. Sul tema è stato pubblicato il post “Misure per Pmi fornitrici di grandi imprese in crisi”.

La novità introdotta dispone che le nuove imprese nate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, possono siglare un accordo con i sindacati, in sede governativa, per avviare un progetto industriale per gestire la transizione occupazionale verso nuove competenze tramite progetti di formazione appositi.

La misura ha effetto per il 2024 e 2025, in via sperimentale e richiede che:

  • le nuove imprese abbiano un organico di almeno mille lavoratori,
  • l’accordo sia stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria,
  • il progetto industriale e di politica attiva indichi le azioni dirette a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

L’intervento è sostenuto da 14 milioni di euro per il 2024, 46,4 milioni per il 2025, 49,2 milioni per il 2026.

L’accordo può essere sottoscritto anche precedentemente l’operazione societaria di aggregazione purché in esso vi sia l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Requisiti del progetto industriale

Nell’emendamento approvato vien specificato che il progetto deve contenere:

  • la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
  • il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
  • il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
  • il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
  • l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie per almeno 48 mesi.

Se nel corso della realizzazione del progetto vengono modificati i corsi di formazione o riqualificazione, l’impresa dovrà dare informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

Esonero contributivo

L’Impresa neo costituita può beneficiare per i lavoratori da formare di un esonero contributivo nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali per lavoratore.

Sono espressamente esclusi i contributi Inail.

L’esonero:

  • ha una validità di 24 mesi
  • ha un limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

La misura può prolungarsi per ulteriori 12 mesi con importo anno pari a 2.000 euro.

Rimane nvariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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