Nessun indebito ai consiglieri comunali se hanno partecipato a più di 19 riunioni

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La Corte dei conti, con sentenza n. 108 del 31 gennaio 2011, ha prosciolto alcuni consiglieri del IV Municipio del comune di Roma, accusati dalla Procura regionale di aver indebitamente percepito gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per la partecipazione, nell'anno 2003, a riunioni delle commissioni municipali, sulle quali sussistevano dubbi in ordine alla effettiva esistenza e/o sembravano avvenute in modalità alquanto anomale.

Per la corte dei conti non è emendabile la sentenza di primo grado quando stabilisce che i consiglieri hanno percepito un numero di gettoni di presenza inferiore al numero delle partecipazioni alle sedute delle commissioni municipali, stante il limite posto dall’82, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. I magistrati contabili ritengono che non vi è nesso tra illegittimità dei verbali di riunione e il danno erariale in quanto è necessario, per aversi condanna, che le irregolarità riguardanti la percezione dei gettoni di presenza abbiano causato il superamento del tetto massimo mensile dei compensi.

Nel caso studiato, però, la Procura regionale non ha dato “la prova dell’esistenza del danno considerando il numero delle partecipazioni e l’ammontare massimo dei gettoni percepibili in un mese da parte dei membri delle commissioni municipali”. In sostanza non è stato dimostrato che le 19 riunioni mensili, per la partecipazione alle quali spettava il gettone di presenza, fossero tutte, o in parte, irregolari e abbiano prodotto danno per l’erario. Anzi, è stato dimostrato che i consiglieri abbiano partecipato a più di 19 riunioni, con la conseguenza che le eventuali irregolarità di alcune sedute risultano sanate dalla partecipazione a più assemblee.
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