Nel rito lavoro, produzione documentale solo con l'atto introduttivo

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Nei procedimenti instaurati con il rito lavoro, l'omessa indicazione e contestuale deposito, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti fondanti la propria domanda comporta, perentoriamente, la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo il caso in cui la produzione degli allegati sia giustificata “dal tempo della loro formazione” o “dall'evolversi della vicenda successivamente al ricorso”.

Il mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, infatti, estingue, irreversibilmente, il diritto alla produzione documentale, rendendolo insuscettibile di reviviscenza in appello.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 3749 del 2011.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Le Massime, p. 11 - Atti depositabili soltanto in primo grado

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