Nel DL Natale un nuovo contributo “automatico” per i ristoratori
Pubblicato il 24 dicembre 2020
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Previsto un nuovo contributo a fondo perduto, questa volta circoscritto ai soli esercenti l’attività dei servizi di ristorazione.Con la pubblicazione del "decreto Natale” (D.L. n. 172/2020), infatti, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti titolari di partita Iva che svolgono, in via “prevalente”, una delle attività previste nei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte dallo stesso decreto legge per contenere la diffusione dell’epidemia da “covid-19” nel periodo 24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021. In particolare, sono interessati dalla nuova misura agevolativa i soggetti che: a) sono in possesso, alla data del 19 dicembre 2020, di una partita Iva “attiva”; b) dichiarano di svolgere come attività “prevalente” una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella dell’Allegato 1 al D.L. n.172/2020 (bar, ristoranti, gelaterie, ecc..).
Tuttavia, il beneficio spetta “esclusivamente” ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 convertito e che non abbiano restituito il predetto ristoro.
Al fine di accelerare la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma viene accreditata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'ammontare del nuovo contributo è, comunque, pari a quanto già erogato con il decreto “Rilancio”; in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Restano fuori dalla possibilità di accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020 (sul punto, però, si rilevano dubbi operativi).
La norma stabilisce, altresì, che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”. In particolare, le disposizioni dell’articolo 25 del D.L. n.34/2020 si applicano con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati, mentre non pare abbiamo rilievo le disposizioni riguardanti le modalità di compilazione ed invio dell’istanza. Da ultimo, si fa presente che il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.
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