Nel contrasto tra dispositivo e motivazioni prevale il dispositivo

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In materia di giudicato, il contrasto tra quanto contenuto nel dispositivo e le motivazioni della sentenza non è da ravvisare come errore materiale, con la conseguenza che la situazione è rimediabile solamente con il ricorso per cassazione o in appello a seconda che la sentenza sia stata emessa in secondo o in primo grado. E' quanto asserito nella sentenza n. 105/20/2011, del 14 ottobre 2011, emessa dalla Ctr Lazio.

In sostanza, per i magistrati tributari in caso di discordanza tra dispositivo e motivazioni va data rilevanza al dispositivo; ma non si tratta di errore materiale, sanabile con l'istanza di correzione da presentare ai medesimi magistrati che hanno emesso la sentenza, bensì di un vizio di legittimità che è causa di invalidità.

Pertanto, nel caso in questione, l'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile, precisando come l'errore deve essere rilevato solamente presentando ricorso per cassazione.
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