Negozio di accertamento dell’usucapione davanti al notaio
Pubblicato il 18 settembre 2017
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Studio del Notariato
E’ legittimo l’accordo di accertamento dell’usucapione che venga stipulato dinanzi al notaio. Questo, anche al di fuori e a prescindere dal procedimento di mediazione.
Così si deduce dallo Studio del Notariato n. 4-2017/C, intitolato “Ancora in tema di trascrivibilità del negozio di accertamento”, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017.
L’elaborato – viene spiegato nell’introduzione – torna sulla tematica della trascrivibilità del negozio di accertamento dopo l’introduzione, nel nostro ordinamento, della previsione di cui al numero 12 bis nell’articolo 2643 del Codice civile, che consente espressamente la trascrizione nei Registri immobiliari degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, resa necessaria, sottolineano i notai, “al fine di dirimere e superare definitivamente il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito della introduzione del procedimento di mediazione anche in tema di usucapione”.
La ricostruzione dei notai
Nello Studio vengono, dapprima, analizzate le differenze tra negozio e sentenza di accertamento, differenze che, viene sottolineato, non determinano una assoluta diversità tra accertamento negoziale e giudiziario “ma ne giustificano una differenza di disciplina quanto meno dal punto di vista della opponibilità nei confronti dei terzi”.
Ammissibilità del negozio di accertamento anche in assenza della mediazione
Di seguito l’attenzione viene posta sulla questione relativa all’ammissibilità di un negozio di accertamento dell’usucapione anche in assenza del procedimento di mediazione.
Gli autori sono favorevoli a detta tesi e ne illustrano gli argomenti adducibili, utili ad eliminare le possibili motivazioni ostative alla ammissibilità dell’accordo di usucapione.
Tuttavia, nello scritto viene anche fatta presente l’esitazione degli uffici dei Registri immobiliari ad accettare di trascrivere atti per i quali non sia prevista espressamente la trascrizione.
Citato, quindi, per confutare questa prassi, un negozio di cui si ammette la trascrivibilità pur non essendo la stessa espressamente prevista nell’ambito dell’articolo 2643 del Codice civile: è il caso del negozio avente ad oggetto l’individuazione catastale di immobili venduti su carta riconducibile ad un negozio di accertamento.
Ammissibile anche la trascrizione del negozio di accertamento in genere
Per finire, il Notariato si occupa dell’ammissibilità della trascrizione del negozio di accertamento in genere, ancorando la tesi favorevole ad alcuni dati normativi ritenuti “particolarmente significativi”.
Lo Studio è stato diffuso sul sito del Notariato il 15 settembre 2017.
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