Negli atti catastali le sentenze sulle unità immobiliari

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E' stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia del territorio il provvedimento previsto dall’art. 12, comma 4, del D.L. n. 16/2012, che definisce le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze, non costituenti titolo esecutivo, emanate nei giudizi proposti avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Tale disposizione tratta le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Si procede all’aggiornamento degli atti catastali a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono, totalmente o parzialmente, il ricorso del contribuente.

Spetta all’Ufficio provinciale territorialmente competente effettuare, entro trenta giorni dalla notificazione dell’impugnazione:

- l’annotazione delle sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio;

- l’annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviano la causa innanzi alle Commissioni tributarie.

Gli atti catastali dovranno anche contenere l'indicazione delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, dei provvedimenti giurisdizionali di definitività dell’atto stesso, ovvero dell’estinzione dell’intero processo; l'annotazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

E' prevista per il 15 settembre 2012 l'entrata in vigore del provvedimento del 17 luglio 2012, prot. 35582.
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