NASpI e DIS-COLL alla prova dell'autodichiarazione dei redditi
Pubblicato il 28 marzo 2023
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Per i beneficiari della NASpI o della DIS-COLL si approssima la scadenza del termine per l'invio, all'INPS, dell'autodichiarazione del reddito effettivamente ricavato dall'attività lavorativa autonoma o attività di impresa individuale intrapresa nel corso del 2022.
L'adempimento interessa solo i percettori di NASpI e di DIS-COLL esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Vediamo di cosa si tratta.
NASpI e nuova attività lavorativa autonoma
Il percettore della NASpI, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che presume di ricavare da tale attività (art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22).
L'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La riduzione dell'indennità NASpI viene ricalcolata d'ufficio sul reddito percepito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma se il percettore NASpI è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, lo stesso è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione del reddito effettivamente ricavato dall'attività lavorativa.
Tale autodichiarazione va inviata all'INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo. Pertanto l'autodichiarazione da presentare entro il 31 marzo 2023 concernerà il reddito da attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale effettivamente ricavato nel 2022.
In assenza di tale autodichiarazione, il lavoratore deve restituire la prestazione NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa.
DIS-COLL e nuova attività lavorativa autonoma
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprende o sviluppa un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R., deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dall'attività.
Se il reddito dichiarato risulta inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno (art. 15, comma 12, D.Lgs. n. 22 del 2015).
La riduzione della DIS-COLL è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito effettivamente ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo (entro il 31 marzo 2023 per i redditi relativi al 2022).
La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporta l'obbligo del lavoratore di restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
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