Mutuo dissenso e disciplina tributaria allo studio del Notariato

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Lo studio n. 142-2014/T del Consiglio nazionale del Notariato, approvato il 29-30 gennaio 2015, ha ad oggetto l'atto di mutuo dissenso e la relativa disciplina tributaria.

Detta tipologia di atto – a detta dei notai – va assoggettato ad imposta di registro proporzionale qualora preveda un corrispettivo per la risoluzione del contratto, e ciò, sia nelle ipotesi in cui la risoluzione dipenda da una clausola o da una condizione espressa, sia in ogni altro caso.

Per il resto, vale la regola che vede l'atto di mutuo dissenso assoggettato all'imposta di registro e a quelle ipotecaria e catastale, in misura fissa, se lo stesso si limita a disciplinare la risoluzione senza prevedere alcun corrispettivo.

Nello studio viene ricordato, altresì, come la dottrina contempli tale atto nell'ambito degli atti a efficacia finale o diretta; conseguentemente, a seguito del dissolvimento del titolo originario non si avrebbe mai il diritto al rimborso dell'imposta già corrisposta sull'atto di trasferimento.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – L'atto di mutuo dissenso con registro proporzionale - Poggiani

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