Mutui prima casa. Sospensione anche nel 2022
Pubblicato il 05 novembre 2021
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Negli articoli della nuova legge di bilancio per il 2022 c’è spazio anche per la proroga della disciplina emergenziale del Fondo Gasparrini emessa per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Il legislatore, nel 2021, ha previsto, attraverso il Fondo Gasparrini, la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento per l’acquisto della prima casa istituito per andare incontro ai mutuatari in temporanea difficoltà.
La misura straordinaria ha come beneficiari anche:
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato superiore a un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019 a seguito delle restrizioni legate al Covid;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa - per mutui di importo massimo pari al prodotto tra 400mila euro e il numero dei soci - in cui almeno il 10% dei soci assegnatari utilizzino gli immobili come abitazione principale.
E’ possibile chiedere la sospensione per mutui relativi ad una prima casa, purchè non accatastata come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Il fermo non può essere superiore a 18 mesi; inoltre, sono esclusi i mutui per ristrutturazione o costruzione, se non legati ad un contestuale acquisto dell’abitazione principale.
Nella nuova legge di bilancio tale disciplina viene resa applicabile anche per l’anno 2022.
La moratoria potrà essere richiesta per:
- mutui di importo fino a 400.000 euro (anziché 250.000 euro, come previsto dalla disciplina ordinaria che ritornerà in vigore dal 1° gennaio 2023);
- mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013 (esclusi dalla disciplina ordinaria).
Durante la sospensione, il Fondo rimborsa il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione. In tale periodo la banca non può richiedere il pagamento relativo alla quota interessi del 50% rimasta a carico del mutuatario.
Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del mutuo.
Fondo Gasparrini: domanda
La sospensione in parola va richiesta tramite domanda alla banca che ha concesso il mutuo. E’ necessario allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti.
Si specifica che la domanda di sospensione non può essere presentata se vi è un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento dell’istanza.
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