Muro di fabbrica, non di cinta, se sopraelevato

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Muro di fabbrica, non di cinta, se sopraelevato

Muro di cinta solo se separato dal fabbricato

E’ da considerare muro di cinta, da escludersi, quindi, dal computo delle distanze nelle costruzioni, quello con “facce emergenti dal suolo” che, essendo destinato a demarcare la linea di confine e a separare i fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione.

Differentemente, non può essere ritenuto tale il muro che risulti “eretto in sopraelevazione di un fabbricato”, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo.

Un manufatto del genere non si configura, infatti, separato dall'edificio cui inerisce, restando incorporato nel medesimo.

Muro di fabbrica incorporato nell'edificio

In detto contesto, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita né dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall'articolo 878 del Codice civile, né dal fatto che, originariamente, il muro avesse entrambe le facce a vista.

E’ infatti essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica – si ripete - il legame “che lo avvince alla restante parte del fabbricato attoreo”.

Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza di Cassazione n. 8922 del 6 aprile 2017, con la quale è stata confermata la statuizione di merito secondo cui era da considerare come muro di fabbrica, e pertanto, soggetto alla disciplina delle distanze tra le costruzioni, il muro oggetto di causa che era lo sviluppo in verticale di un sottostante fabbricato.

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