Modello OT23 2025: novità per la riduzione del tasso medio INAIL
Pubblicato il 15 novembre 2024
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Con l’istruzione operativa del 12 novembre 2024, n. 11050, l’INAIL ha reso disponibile il nuovo Modello OT23 per il 2025.
Il modello presenta aggiornamenti sugli interventi migliorativi richiesti per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. Inoltre, riporta alcune modifiche che riguardano le sezioni relative alla prevenzione degli infortuni, alla formazione e alla gestione delle emergenze, rispetto alla versione precedente allegata alla nota INAIL del 18 aprile 2024, prot. 4182.
Modello OT23
Il Modello OT23 è un modulo essenziale per le aziende che intendono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.
L’agevolazione è concessa a chi adotta misure migliorative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Attraverso questo strumento, l’INAIL promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, incentivando le imprese a investire in interventi che tutelino i lavoratori.
L’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantisce ai lavoratori una serie di prestazioni economiche e sanitarie, nei casi di inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente e morte. Indipendentemente dal verificarsi di eventi di infortunio o malattia, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare il premio assicurativo all’INAIL, calcolandolo mediante la procedura dell’autoliquidazione, secondo un sistema di acconto e saldo.
Interventi migliorativi
Il Modello OT23 consente di richiedere la riduzione del tasso medio per interventi organizzati in sei sezioni:
- sezione a - prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- sezione b - prevenzione del rischio stradale;
- sezione c - prevenzione delle malattie professionali;
- sezione d - formazione, addestramento, informazione;
- sezione e - gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- sezione f - gestione delle emergenze e dpi.
NOTA BENE: Ogni sezione include una serie di interventi preventivi mirati.
Gli interventi devono essere realizzati entro il 2024, mentre la domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025.
Per ottenere la riduzione del tasso medio per l’anno 2025, l’azienda deve realizzare un intervento migliorativo di tipo A (azioni ad alta efficacia preventiva e con un maggiore impegno finanziario, 39 interventi) oppure due interventi di tipo B (misure preventive con oneri ridotti, 33 interventi).
Aggiornamenti principali agli interventi
La nuova versione del modello OT23 anno 2025 (Allegato 1) introduce i seguenti aggiornamenti:
- intervento A-1.3, nella documentazione probante è stato eliminato il punto d “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”;
- intervento A-4.1, specificato che l’intervento deve riguardare il 2024, correggendo un refuso nella documentazione probante (da "2023" a "2024");
- intervento A-5.1, la valutazione del medico competente relativa ai soggetti allergici o a rischio, se effettuata in passato, deve essere ripetuta per i nuovi assunti o per coloro che nel 2024 hanno subito punture/morsi di insetti. La formazione sui rischi da imenotteri deve includere tutti i lavoratori, indipendentemente dagli anni precedenti. Inoltre è ora accettabile presentare fatture di farmaci acquistati in anni passati, purché con scadenza posteriore al 31 dicembre 2025;
- intervento B-4, specificato che le attività correlate devono essere effettuate nel 2024;
- Intervento C-4.3, chiarito che con ausili elettromeccanici si fa riferimento a specifiche attrezzature utilizzate per la movimentazione di pazienti non autosufficienti. I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili idonei per la realizzazione dell’intervento;
- intervento C-4.7, nella documentazione probante, sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”;
- intervento D-3, fornita una definizione più precisa del microlearning, includendo dettagli sulla durata delle lezioni, sui metodi di somministrazione e sulla documentazione probante, che ora richiede una relazione descrittiva, programmi formativi e attestazioni dell’RLS o contratti con fornitori di formazione;
- intervento D-6, eliminata dalle note la frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”;
- intervento E-10, nelle note inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori;
- intervento F-8, nella documentazione probante, sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.
Ambito applicativo
L’aggiornamento si rivolge a tutte le aziende che richiedono la riduzione del tasso medio per prevenzione attraverso il modello OT23 e riguarda prevalentemente le attività svolte nel corso del 2024, con effetti diretti sull’anno assicurativo 2025.
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