Modello 770/2019, aggiornamenti dei quadri ST e SX

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Modello 770/2019, aggiornamenti dei quadri ST e SX

Le ritenute operate, le trattenute da assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti, devono essere indicati nel quadro ST del modello 770/2019 in forma aggregata. Ne deriva che devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimenti nonché, per la sezione II relativa all’addizionale regionale Irpef, al codice regione.

La novità è giunta dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 188633 del 7 giugno 2019, che ha apportato alcuni aggiornamenti in riferimento alle istruzioni di compilazione del modello 770/2019.

Modello 770/2019, controlli e segnalazioni nel quadro ST

Oltre alle suddette modifiche, sempre in riferimento al quadro ST, l’Agenzia ha precisato che sono stati inseriti appositi controlli che determinano alcune segnalazioni di attenzione.

Ad esempio, nelle sezioni I, III e IV non possono essere presenti righi con identicità dei seguenti elementi: “periodo di riferimento, “note”, “codice tributo” e “data di versamento”. Prima, invece, il quadro ST doveva essere compilato avendo cura di rispettare gli importi indicati nei singoli righi del modello F24. In altre parole, si doveva utilizzare un distinto rigo del quadro per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento del modello F24.

Modello 770/2019, novità nel quadro SX

In riferimento al quadro SX, che contiene il riepilogo dei crediti e delle compensazioni, è stato inserito il rigo SX48 relativo agli aiuti di stato. Esso è composto da sette colonne:

  1. codice aiuto;
  2. forma giuridica;
  3. dimensione impresa;
  4. codice attività ateco;
  5. settore;
  6. costi agevolabili;
  7. importo aiuto spettante.

Il rigo SX48 deve essere compilato dai soggetti che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta istituito dagli art. 4 e 6-bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, esteso alle imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari. La compilazione del presente rigo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta.

In particolare, nella colonna 1, va indicato il:

  • codice 1 per il credito d’imposta di cui all’art. 4 del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1998;
  • codice 2 per il credito d’imposta di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1998;
  • codice 3 per il credito d’imposta di cui all’art. 2, co. 2, della L. n. 203/2008.

Per la compilazione delle colonne da 2 a 7 viene fatto rinvio alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2019.

Infine, se il credito d’imposta indicato nel rigo SX3, colonna 3, si riferisce a più di una delle fattispecie individuate con i codici da 1 a 3, deve essere compilato un distinto rigo SX48 per ognuna di esse.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 16 gennaio 2019 - Entrate: via libera ai modelli 770/2019 e Cupe – Pichirallo

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