Modello 730/2025: specifiche tecniche e nuove regole per la trasmissione telematica
Pubblicato il 13 marzo 2025
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Con il provvedimento del 12 marzo 2025 n. 120707, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello 730/2025 e le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Approvazione dei modelli dichiarativi
Con il Provvedimento AE del 10 marzo 2025 n. 114763, sono stati approvati i seguenti modelli dichiarativi:
- Modello 730/2025;
- Modello 730-1;
- Modello 730-2 (per il sostituto d'imposta, per il C.A.F. e per il professionista abilitato);
- Modello 730-3;
- Modello 730-4 e 730-4 integrativo;
- Bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernente la dichiarazione semplificata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nel 2025 da parte di coloro che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Obblighi di trasmissione telematica
Il provvedimento inoltre stabilisce che:
- CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni modello 730/2025, rispettando le specifiche tecniche approvate;
- CAF e professionisti abilitati trasmettono direttamente i dati relativi alla scelta dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF;
- Sostituti d’imposta consegnano le buste contenenti le schede per la scelta dell’otto, cinque e due per mille ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, secondo le modalità definite dal provvedimento di approvazione del modello 730/2025.
Struttura delle specifiche tecniche
Per garantire l’attuazione delle suddette disposizioni, il provvedimento AE del 12 marzo 2025 n. 120707 definisce:
- Allegato A: Specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli 730/2025, 730-4/2025 e 730-4/2025 integrativo, da parte di sostituti d’imposta, CAF, professionisti abilitati e intermediari;
- Allegato B: Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, cinque e due per mille da parte di CAF e professionisti abilitati, che ricevono la scheda dai sostituti d’imposta;
- Allegato C: Istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti fiscali da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.
Obiettivi del provvedimento
L’adozione di queste specifiche tecniche mira a:
- standardizzare il flusso telematico delle dichiarazioni fiscali;
- garantire la sicurezza e la correttezza della trasmissione dei dati;
- definire chiaramente ruoli e responsabilità di CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta nell’assistenza fiscale.
Attenzione agli errori nel CIN per le locazioni brevi
Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica includono controlli stringenti sui redditi da locazioni brevi, in particolare sulla corretta compilazione del Rigo B12. Se il Codice Identificativo Nazionale (CIN) delle locazioni brevi non è inserito correttamente, la dichiarazione verrà scartata senza possibilità di conferma.
Per ogni immobile locato, occorre:
- Colonna 1: Indicare il numero del rigo della Sezione I del Quadro B corrispondente all’immobile;
- Colonna 2: Inserire il numero del modello se sono stati compilati più modelli;
- Colonna 3: Riportare il CIN (18 caratteri obbligatori).
Il CIN può essere indicato solo se per il rigo del fabbricato corrispondente è stata compilata anche la casella "Codice Canone", che deve riportare il codice "3" in caso di locazione con cedolare secca. Un errore nella lunghezza del CIN o nella sua correlazione con il codice canone comporta lo scarto automatico della dichiarazione.
Stesse regole si applicano ai redditi da sublocazioni brevi e turistiche, che devono essere dichiarati nel Quadro D, Rigo D4, con l’indicazione del CIN e il codice "10" (Canone derivante da Locazioni Brevi). Anche qui, errori nella compilazione comportano lo scarto senza possibilità di rettifica.
Infine, la dichiarazione viene scartata senza possibilità di conferma se nel Quadro B e/o Quadro D risulta esercitata l’opzione per l’aliquota del 21% su più di un immobile.
Conclusione
Con i provvedimenti del 10 e 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro dettagliato e organizzato per la gestione delle dichiarazioni 730/2025, assicurando l’efficienza e la conformità degli obblighi fiscali.
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