Misure di protezione per i testimoni di giustizia
Pubblicato il 07 febbraio 2018
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Legge in vigore dal 21 febbraio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 è stata pubblicata la Legge n. 6 dell’11 gennaio 2018, contenente disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Il provvedimento, definitivamente approvato dal Parlamento il 21 dicembre 2017, entrerà in vigore il 21 febbraio 2018.
Lo stesso disciplina, in primo luogo, le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, anche fornendo una puntuale definizione di questi soggetti.
Le misure di protezione previste sono applicabili anche ad altri soggetti che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto o delle relazioni che hanno con i testimoni di giustizia.
Tra le misure di protezione si distinguono quelle di tutela, quelle di sostegno economico e, infine, quelle di reinserimento sociale e lavorativo.
La durata prevista delle medesime è di sei anni, anche se è possibile una loro estensione a fronte di richiesta motivata dell’interessato. Le misure di tutela, in ogni caso, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto.
- eDotto.com - Punto & Lex del 22 dicembre 2017 - Protezione dei testimoni di giustizia e tutela degli orfani di crimini domestici - Pergolari
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