Misure cautelari anche nel processo tributario

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È stata sospesa dalla Sezione XVIII della Ctr di Milano, con l'ordinanza 9/2011, una sentenza di primo grado in cui si sospetta possa essere intervenuto un travisamento dei fatti da parte del giudice. La sospensione è sostenuta dalla normativa recata dall’articolo 283 del Codice di procedura civile: su richiesta di parte, il giudice d’appello può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione della sentenza impugnata in presenza di gravi e fondati motivi.

La pronuncia si inserisce tra quelle che si orientano favorevolmente verso la possibilità nel processo tributario di poter sospendere le sentenze nelle more di giudizi di appello e di Cassazione qualora sussistano elementi che ne mettano in dubbio la fondatezza.

La sentenza in oggetto ha un precedente sempre della Ctr Milano: con ordinanza 2/2011, infatti, è stata sospesa una sentenza d’appello che prevedeva la chiusura di un esercizio commerciale. In tal caso la sospensione è stata giustificata dalla irreparabilità del danno se l’impugnazione da parte dell’esercente fosse accolta.
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