Mise, ulteriori chiarimenti su PMI e Start up innovative

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Mise, ulteriori chiarimenti su PMI e Start up innovative

PMI innovative

Con riferimento alla circolare n. 3682/C del 3/9/2015, in merito alla certificazione dei bilanci, come riveniente dalla disciplina in materia di PMI innovative, è stato posto al Ministero dello sviluppo economico un quesito, a cui si è risposto con parere del 3 novembre 2015.

Con il parere n. Prot. 222697, si specifica che la disposizione normativa relativa al requisito della certificazione dell'ultimo bilancio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili (art.4,co. 1 lett. b) Dl 3/2015), si limita a richiamare testualmente il requisito della “certificazione" di bilancio per la qualificazione della società come PMI innovativa senza operare alcuna distinzione in merito alla tipologia di incarico conferito al revisore o società di revisione, in termini di revisione “volontaria” o “legale”.

Il Mise rileva, infatti, che il legislatore ha voluto introdurre l'obbligo generalizzato per tutte le società che vogliono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, a prescindere dal tipo sociale e dal fatturato, introducendo così ex lege un obbligo. Pertanto, la distinzione tra revisione legale e volontaria è data esclusivamente dal richiamo (o meno) normativo dell'obbligo.

Start up innovative

Con il parere n. Prot. 222631, invece, si forniscono chiarimenti in merito alle start up innovative, in relazione all’applicazione dell’articolo 25, comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa.

Il Mise, al riguardo, specifica che non vi sono limiti alla mutazione dei requisiti, durante l'iscrizione in sezione speciale, purchè risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno di questi tre requisiti: personale qualificato, attività di ricerca, attività d'innovazione.

Pertanto, per il Mise, ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14, del dl n. 179/2012.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Start up in Cdc con i conti - Ottaviano

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