Migliorie senza consenso Locatore non rimborsa
Pubblicato il 13 febbraio 2017
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Il conduttore non può vedersi rimborsare eventuali migliorie sull’immobile locato, se le ha eseguite senza metterne a conoscenza il locatore. E ciò anche se il contratto si è poi risolto per inadempimento del locatore medesimo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella pronuncia con cui ha sancito la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile, per esistenza di vizi che lo rendevano inidoneo all’uso abitativo (presenza di tarli nel soffitto in legno).
I giudici supremi hanno tuttavia accolto le censure della locatrice, limitatamente alla parte in cui si opponeva alla condanna al rimborso di migliorie apportate dal conduttore nel corso del rapporto (rifacimento muretto esterno e fognature).
Secondo la terza sezione - con sentenza n. 3548 del 10 febbraio 2017 – appare difatti pacifico che si trattò di migliorie per la cui esecuzione non era stato richiesto il necessario consenso di parte locatrice. Per cui il conduttore non può vedersi riconosciuto il ristoro dei danni conseguiti a seguito di un’attività che non avrebbe potuto compiere, rispetto alla quale la locatrice è rimasta del tutto estranea.
E ciò neppure per aver effettuato inutilmente – come sostiene lo stesso conduttore – esborsi finalizzati al miglioramento di una cosa locata mai potuta fruire per inadempimento della locatrice.
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