Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2024 (con Podcast)

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Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2024 (con Podcast)

Si parte il 16 maggio 2024 con le scadenze fiscali della seconda quindicina del mese. Vengono riassunte quelle più rilevanti.

Dichiarazione annuale Iva, versamento rateale

Appare in primo piano il versamento della 3^ rata del saldo IVA per l'anno d'imposta 2023, risultante dalla dichiarazione annuale.

NOTA BENE: Per ogni rata successiva alla prima, occorre aggiungere lo 0,33% mensile: per quella di maggio 2024 sarà lo 0,66%.

La scadenza è rivolta ai soggetti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023.

Per il versamento va utilizzata la modalità telematica, con Modello F24, con i seguenti canali:

  • direttamente, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate;
  • attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, usando i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate;
  • tramite intermediario abilitato.

I codici tributo da indicare sono:

  • 1668 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali.
  • 6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

Split payment

Sempre il 16 maggio 2024 fari accesi per Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta del versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti - split payment.

Va usato il Modello F24 EP con modalità telematiche, inserendo il codice:

  • 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015.

Contribuenti Iva trimestrali

Per il 16 maggio si segnala anche l’appuntamento con la cassa per i contribuenti Iva trimestrali che sono chiamati a versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre con la maggiorazione dell'1%, ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, D.P.R. 633/7).

Le categorie contribuenti interessati sono:

  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.

Versamento Iva per associazioni sportive dilettantistiche

Lo stesso giorno del 16 maggio 2024 è prevista la scadenza per le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, tenuti alla liquidazione e al versamento Iva relativo al 1° trimestre 2024.

Nello specifico, la data deve essere ricordata dalle Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, dalle Associazioni senza scopo di lucro e dalle Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.

Il codice da inserire nell’F24, presentabile solo in modalità telematica, è:

  • 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

Tobin tax

I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai devono segnare sul calendario la data del 16 maggio 2024 in quanto è necessario versare la Tobin Tax ossia l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari, effettuate nel mese precedente.

NOTA BENE: L’imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell’operazione e si applica solo alle transazioni in acquisto; non è dovuta sulle vendite.

ATTENZIONE: Il provvedimento n. 13275 del 22 gennaio 2024 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini, ha aggiornato la modulistica della Tobin tax – Modello FTT - nonché le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

IL nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Tobin Tax) risponde all’esigenza di attuare quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-bis, del DL n. 4/2022 convertito, che consente ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24.

Il codice tributo che va aggiunto all’F24 è:

  • 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity.

Passiamo alle scadenze in calendario per il 31 maggio 2024.

Rottamazione quater

E’ sicuramente la più importante: va versata la 4^ rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

A seguito della tolleranza nel pagamento di cinque giorni, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5 giugno 2024.

La definizione delle cartelle consente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

NOTA BENE: In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Superbollo

E’ dovuta l'addizionale alla tassa automobilistica da parte dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, con scadenza del bollo auto ad aprile 2024 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.

La tassa è pari:

  • a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il codice è il 3364 “Addizionale Erariale alla tassa automobilistica”.

Imposta di bollo su e-fatture

Il termine riguarda coloro obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024.

Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2024.

Per effettuare il pagamento va indicato nella funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP.

I codici da indicare sono

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI.

Imposta di registro su contratti di locazione

Tenuti al versamento sono le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".

L’imposta di registro va pagata sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024.

NOTA BENE: I titolari di partita IVA devono pagare obbligatoriamente con modalità telematiche.

Gli altri soggetti possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.

Eredi del contribuente deceduto

Gli Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023 devono presentare la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

La presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Gli eredi possono presentare il Modello 730/2024 se il de cuius rientra nella lista di coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli eredi di coloro che sono venuti a mancare successivamente alla data del 30 settembre 2024, presentano la dichiarazione utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.

Liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre solare

I soggetti passivi Iva, tramite apposito modello, devono effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024.

IL modello è denominato "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", oggetto di modifica per mano del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 125654 del 14 marzo 2024.

Infatti con il Decreto Adempimenti è stata aggiornata la soglia minima prevista per il versamento dell'Iva periodica che passa da 25,82 a 100 euro: è stata così ampliata la soglia all'interno della quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo sia mensilmente che trimestralmente.

Presentazione Intra 12

Gli enti non commerciali (sia soggetti Iva che non) e agricoltori esonerati presentano la dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Attraverso il Modello INTRA 12 si deve dichiarare:

- l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente;

- l’ammontare dell’imposta dovuta;

- gli estremi del relativo versamento.

La presentazione deve avvenire telematicamente.

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