Tobin tax, aggiornato il modello FTT

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Tobin tax, aggiornato il modello FTT

Modificato il Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), a partire dal 25 gennaio 2024.

Lo ha stabilito il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini con provvedimento n. 13275 del 22 gennaio 2024, con il quale, oltre alla nuova versione della modulistica, sono state aggiornate anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

La  nuova versione del modello per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (chiamata anche Tobin Tax) si è resa necessaria per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-bis, del DL n. 4/2022 convertito, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24.

Ma vediamo, con ordine, qual è stata la storia della Tobin tax all’interno del nostro ordinamento e come si è giunti alla necessità di un intervento di aggiornamento della relativa modulistica.

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), cos’è

La Legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), all’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica:

  • ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi;
  • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;
  • alle operazioni “ad alta frequenza”.

Tale legge ha, dunque, regolato la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia dal giorno 1° gennaio 2013, che è oggi attualmente in vigore.

In particolare, è sancito che a decorrere dal 1° marzo 2013, il trasferimento della proprietà di:

  • azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da società residenti nel territorio italiano;
  • titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (al fine di minimizzare gli incentivi alla delocalizzazione dell'industria finanziaria);
  • azioni a seguito della conversione di obbligazioni;

è assoggettato ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione. Per il solo anno 2013 l’imposta è fissata nella misura dello 0,22%.

E’, invece, ridotta alla metà, ovvero allo 0,10% (0,12% per il 2013), l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

NOTA BENE: La base imponibile è rappresentata dal valore della transazione, perciò è stabilito che il tributo si applichi sulla posizione netta dovuta al regolamento giornaliero delle operazioni, così da ridurre l’impatto negativo sugli scambi e sulla liquidità.

E’ soggetto passivo del tributo:

  • l’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto;
  • entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;
  • colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

Sono escluse dalla Tobin tax:

  • il trasferimento di proprietà per successione o donazione;
  • le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;
  • le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
  • le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sell-buy back.

Il versamento dell’Imposta va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero della conclusione dell’operazione su derivato, da parte dei seguenti soggetti.

Gli intermediari:

  • banche italiane e imprese di investimento;
  • intermediari non residenti, autorizzati, nel loro Stato d'origine, all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d'investimento assimilabili alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini.

Gli altri soggetti responsabili del versamento:

  • soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio;
  • società fiduciarie;
  • notai.

Ai fini del versamento, i soggetti indicati inviano una dichiarazione all'Agenzia delle entrate in cui indicano le operazioni concluse per il tramite del loro intervento.

Imposta sulle transazioni finanziarie, evoluzione del quadro normativo

A seguito della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) è intervenuto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che ha stabilito le modalità di applicazione dell'imposta demandando ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

Pertanto, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie, con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.

Successivamente, l'articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto la lettera d-bis) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l'imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione.

Tobin tax, versamento unitario e compensazione

Come detto l’articolo 28, comma 3-bis, del Dl n. 4/2022 ha previsto l'assoggettamento dell’Imposta sulle transazioni finanziarie alle regole sul versamento unitario e sulla compensazione.

Pertanto, è stato consentito agli interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24.

Per recepire tale modifica normativa, all’interno del modello attualmente utilizzato, è stato necessario prevedere nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.

A ciò ha provveduto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 22 gennaio 2024, con il quale sono disposte le modifiche al modello FTT, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Modello FTT, come deve essere trasmesso

Entro il 31 marzo di ogni anno, intermediari, banche, imprese di investimento e altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato - autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di negoziazione - presentano il modello di dichiarazione FTT.

Il modello deve essere trasmesso in via telematica tramite l’apposito software.

ATTENZIONE: A partire dal 25 gennaio 2024, il vecchio modulo FTT sarà sostituito dalla versione aggiornata approvata con il provvedimento n. 13275/2023; da tale data entrerà in vigore anche la nuova versione dell’apposito software, delle relative istruzioni e specifiche tecniche, che sono parti integranti del provvedimento agenziale.

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