Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 luglio 2024 (con Podcast)

Pubblicato il



Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 luglio 2024 (con Podcast)

Significanti le scadenze del 1° luglio 2024. Di seguito quelle più rilevanti.

Ires, Irpef, Irap

I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi 2024 sono tenuti al versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 entro il 1° luglio 2024 per IRPEF, IRES e IRAP. Si può optare per il pagamento entro il 30° giorno successivo ai termini di scadenza (31 luglio), aggiungendo alle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

A seguito del Concordato Preventivo Biennale (CPB), i soggetti ISA, forfetari o minimi, possono effettuare i versamenti in esame entro il 31 luglio 2024 senza la maggiorazione dello 0,40%.

Digital tax

Appuntamento il 1° luglio 2024 con l’invio all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Devono provvedere gli esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:

  • un ammontare complessivo dei ricavi - ovunque realizzati - di almeno 750 milioni di euro, di cui non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.

Va applicata un’imposta pari al 3% ai ricavi imponibili; rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.

Imu: dichiarazione

Va presentata al Comune competente:

  • la dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, se il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta nel 2023. Se non intervengono variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Va presentata ma solo in via telematica la dichiarazione IMU ENC ossia enti non commerciali. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Adeguamento rimanenze magazzino

Sempre il 1° luglio 2024 va pagata l’imposta sostitutiva - del 18% sul reddito delle persone fisiche, delle società e sull'IRAP, a seconda della modalità di adeguamento scelta - prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino, in particolare la prima rata.

Obbligati sono gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali, e che hanno fruito dell’adeguamento ai fini fiscali delle rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024).

La seconda rata va pagata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Versamento in modalità telematica, tramite modello F24.

Estromissione agevolata beni impresa individuale

Entro il 1° luglio 2024 l’imprenditore individuale che si è avvalso dell’estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022, con effetto dal 1° gennaio 2023, è tenuto a:

  • versare la seconda e ultima rata (saldo) dell'imposta sostitutiva.

Non sono richiesti interessi e non è prevista la possibilità di rateizzo.

Cedolare secca: saldo 2023, acconto 2024

Locatori, persone pisiche non titolari di partita Iva e non partecipanti a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono

  • versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.

I codici tributo da indicare nell’F24 sono:

  • 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA;
  • 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO.

Ivie e Ivafe

Persone fisiche residenti in Italia non titolari di partita Iva e non partecipanti a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA:

- che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni (IVIAFE),

- che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati (IVIE),

devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.

Impatriati

I lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 29 aprile 2019 e che hanno beneficiato del regime agevolato fino al 31 dicembre 2023, possono estendere l’agevolazione per altri cinque anni, versando la richiesta imposta sostitutiva.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:

  • 10% sui redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel 2023, se al momento dell'esercizio dell'opzione il soggetto ha almeno un figlio minorenne o ha acquistato o acquisirà una proprietà residenziale in Italia entro diciotto mesi dal pagamento;
  • 5% sui medesimi redditi se il soggetto ha almeno tre figli minorenni al momento dell’esercizio dell’opzione e possiede o acquisirà una proprietà residenziale nei termini sopracitati.

L'imposta deve essere versata utilizzando il modello F24 Elide, senza possibilità di compensazione.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito