Estromissione agevolata di immobili strumentali: imposta sostitutiva al 1° luglio
Pubblicato il 27 giugno 2024
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Per gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili, è necessario saldare l'imposta sostitutiva entro il 1° luglio 2024.
Ciò in ossequio alla legge di Bilancio 2023, che ha rinnovato l'opzione per l'estromissione agevolata di immobili strumentali acquisiti entro il 31 ottobre 2022. Gli imprenditori devono aver completato l'operazione di estromissione entro il 31 maggio 2023, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2023.
Segue un quadro riguardante le informazioni da sapere.
Destinatari |
Imprenditori che erano attivi come tali al 1° gennaio 2023:
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Esclusi dall'agevolazione |
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Immobili su cui effettuare l’agevolazione |
N.B. Gli immobili in leasing non sono agevolabili, a meno che non siano stati riscattati entro il 31 ottobre 2022 |
Annotazione |
Devono essere registrati nell'inventario dell'impresa o, per le imprese con contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. Gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991 possono essere estromessi anche se non inclusi nell'inventario. |
Procedura di calcolo |
L'imposta sostitutiva si calcola all'8% sulla differenza tra:
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Pagamento |
Il pagamento di questa imposta, identificato dal codice tributo 1127 e riferito all'anno 2023, deve avvenire in due rate: - 60% entro il 30 novembre 2023; - il saldo del 40% entro il 30 giugno 2024 (cadendo di domenica, il pagamento è prorogato al 1° luglio). Esclusa la possibilità di rateizzazione. |
Va ricordato che: |
Al contrario delle estromissioni agevolate previste per le società, l'estromissione da parte dell'imprenditore individuale non richiede un atto notarile in quanto comporta il trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale. |
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