MEF, esiti sulle novità fiscali nella legge di Bilancio 2018

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MEF, esiti sulle novità fiscali nella legge di Bilancio 2018

Sono state pubblicate sul sito web del Ministero delle finanze le risposte ai principali quesiti proposti nel corso del Webinar del 22 febbraio 2018, avente ad oggetto le “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”.

L’occasione è stata colta dai tecnici del Dipartimento delle finanze per fare chiarezza su alcuni temi che riguardano principalmente le nuove misure fiscali di favore per le imprese, ad alcuni dei quali i relatori hanno fornito la risposta in diretta.

Credito d’imposta per la formazione 4.0

In attesa del decreto attuativo di questa misura fiscale di favore per le imprese introdotta dalla Legge di bilancio 2018, il Dipartimento delle finanze ha fatto chiarezza su alcuni aspetti dubbi del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0.

Al quesito se il credito d’imposta, pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione, sia condizionato alla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali, il Mef ha tenuto a replicare specificando che “il credito d’imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’iper-ammortamento”.

Relativamente all’ambito soggettivo è stato, invece, precisato che il credito d’imposta per la formazione, essendo rivolto a tutte le imprese, si applica anche alle imprese artigiane e alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per quanto riguarda il novero delle spese ammissibili al suddetto credito d’imposta, si rinvia al decreto di attuazione del Mise, di concerto con il Mef e il Ministero del lavoro, di prossima pubblicazione.

Il citato decreto di attuazione, nell’elencare i soggetti beneficiari individuerà anche le fattispecie al ricorrere delle quali gli enti non commerciali (vedasi le Università) che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito quotazione, si è chiesto se e quando le imprese devono presentare una eventuale domanda atteso che presumibilmente il processo di quotazione interesserà più esercizi. Secondo i tecnici del Mef, essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare una istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta e, indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.

Tari

Alcuni quesiti sollevati nel corso del Webinar 22 Febbraio 2018 hanno avuto ad oggetto la Tassa sui rifiuti.

Al riguardo è stato precisato che i box e i garage correlati a utenze abitative sono sempre utenze domestiche. Le suddette fattispecie si considerano, invece, come utenze non domestiche solo se le stesse sono detenute da un soggetto titolare di un’utenza non domestica. Dunque, nel caso in cui le pertinenze degli operatori economici vengano considerate come utenze non domestiche, per esse non si pone il problema del rimborso della quota variabile, poiché non si tiene conto del numero degli occupanti.

Sul tema è stato riportato un esempio, necessario per fare una precisazione, anche se riferito ad un'ipotesi piuttosto residuale: nel caso in cui una persona fisica possieda un immobile (box, cantina autorimessa) non collegabile né a un’utenza domestica né tanto meno a un’eventuale attività economica svolta dal suddetto soggetto persona fisica, si ritiene che l’immobile in questione non sia qualificabile come utenza non domestica e che vada ugualmente inquadrato tra le utenze domestiche condotte da un solo occupante.

Sempre sull’argomento è stato specificato che i locali non arredati e privi di qualunque allaccio ai servizi a rete non sono tassabili.

Mentre, al quesito su come debbano essere ripartite la parte fissa e la parte variabile della Tari per nucleo nel caso in cui nella stessa unità immobiliare siano due nuclei familiari, è stato risposto che: poiché ad ogni utenza corrisponde un’unica obbligazione tributaria e tenuto conto del principio di solidarietà che lega i vari occupanti di uno stesso immobile, se vi sono due o più nuclei familiari, la ripartizione della somma dovuta a titolo di Tari fra i diversi nuclei è rimessa alla mera volontà dei soggetti che occupano l’immobile.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 febbraio 2018 - Webinar Mef sulle novità della legge di Bilancio 2018. Tra i temi le linee guida sui fabbisogni standard – G. Lupoi

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