Medici ex specializzandi: la Corte Ue sul diritto ad adeguata remunerazione

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Medici ex specializzandi: la Corte Ue sul diritto ad adeguata remunerazione

Medici ex specializzandi: qualsiasi formazione come medico specialista iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 deve, per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione, essere oggetto di remunerazione adeguata.

E' questa l'interpretazione che la Corte di Giustizia ha reso in riferimento all’articolo 189, terzo comma, TUE, nonché agli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Formazione medici specialisti. I termini del diritto alla remunerazione

Nel testo della sentenza del 3 marzo 2022 pronunciata nella causa C-590/20, i giudici europei sono tornati a pronunciarsi sull'annosa questione dei medici ex specializzandi, esprimendosi, questa volta, sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, il MEF, il MIUR e il ministero della Salute italiani e, dall’altro, alcuni medici, in merito all’obbligo di corrispondere a questi ultimi una remunerazione adeguata nonché il risarcimento del danno da questi asseritamente subito per effetto della mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

Con le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte europea, la Cassazione ha chiesto di chiarire se le norme Ue siano di ostacolo a un'interpretazione che riconosca il diritto alla remunerazione adeguata anche ai medici iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e in corso al 1° gennaio 1983.

Da chiarire anche se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento delle direttive da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.

Remunerazione adeguata, l'interpretazione della Corte di Giustizia

Poiché - si legge nella decisione - qualsiasi formazione come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76.

Difatti, la Corte ha già statuito che le norme transitorie contenute negli articoli 12 e 14 della predetta direttiva non possono ritenersi aver avuto l’effetto di limitare nel tempo l’obbligo di versare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro formazione a tempo ridotto in medicina specialistica (cause C‑616/16 e C‑617/16, sentenza del 24 gennaio 2018).

In ordine, poi, alla possibilità, per i medici specialisti, di ottenere un risarcimento adeguato dei danni cagionati a motivo della mancata trasposizione, è stato ricordato che, "nel caso in cui, a causa dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto mediante l’interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione, quest’ultimo impone allo Stato membro interessato di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione di tale direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni, ossia che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato, che la violazione sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese".   

Spetta al giudice del rinvio - ha concluso la Corte - "verificare se tali condizioni siano soddisfatte affinché, in forza del diritto dell’Unione, si perfezioni la responsabilità dello Stato membro interessato".

Le conclusioni della Corte

Da qui la soluzione fornita dai giudici europei: ogni formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata.

Ciò, a condizione che la predetta formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

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