Corte Ue: remunerazione adeguata per i medici ex specializzandi

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Corte Ue: remunerazione adeguata per i medici ex specializzandi

La Corte di giustizia europea si è pronunciata in ordine all’annosa questione dei medici ex-specializzandi italiani fornendo la corretta interpretazione della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

La relativa sentenza è stata depositata il 24 gennaio 2018, nelle cause riunite C‑616/16 e C‑617/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di cassazione italiana e sollevate nell’ambito di diversi procedimenti che vertevano sul pagamento, in favore dei medici specialisti ricorrenti, di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, o, in via subordinata, sul risarcimento dei danni subiti dai predetti in ragione della mancanza di una trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

Conclusioni della Corte di Giustizia

Diritto a remunerazione adeguata

Rispondendo alle varie questioni lei sottoposte, la Corte Ue ha dichiarato, in primo luogo, che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363/CEE.

Questo – è stato precisato - a condizione che la formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE.

In assenza di misure nazionali, risarcimento per mancata trasposizione della direttiva Ue

A seguire, è stato spiegato che l’esistenza dell’obbligo, per lo Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata per la formazione suddetta “non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”.

Sul punto è stato, ossia, chiarito che il giudice nazionale, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, deve interpretarle, quanto più possibile, “alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive”.

Quindi, nel caso in cui, a causa dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato da questa prescritto non possa essere raggiunto per via interpretativa, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata.

E’ il giudice del rinvio, in questo contesto, che deve verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza delle norme Ue, sorga la responsabilità di tale Stato membro.

Periodo di corresponsione della remunerazione

Per finire, i giudici europei hanno evidenziato come la remunerazione adeguata, nei casi come quello di specie, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

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